È possibile impugnare per cassazione la sentenza di non luogo a procedere ex. art. 420 quater cod. proc. pen. (per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato) anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.?
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 5847 depositata il 13 febbraio 2025, hanno risposto affermativamente precisando che "il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.".
Il caso giudiziario
La questione trae origine dal GIP del Tribunale di Genova, che aveva emesso una sentenza di non doversi procedere nei confronti di un imputato che non aveva avuto conoscenza della pendenza del processo. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l'imputato, avendo eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia, fosse pienamente consapevole del procedimento e che la sua irreperibilità fosse una scelta volontaria.
La Terza Sezione Penale della Cassazione, con l'ordinanza n. 23056/2014, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla impugnabilità immediata della sentenza ex art. 420-quater c.p.p., ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Il contrasto giurisprudenziale
Due diversi orientamenti si erano formati:
Un primo orientamento negava l'immediata ricorribilità, ritenendo che la sentenza avesse natura interlocutoria fino al termine del periodo utile per la ricerca dell'imputato, ritenendo la revocabilità un ostacolo all'impugnazione.
Un secondo orientamento, invece, sosteneva la ricorribilità immediata almeno per la parte in cui la sentenza fissa la durata delle ricerche dell'imputato, ritenendo che tale segmento della decisione avesse effetti definitivi sulle situazioni giuridiche, garantendo così il diritto al controllo di legittimità sancito dall'art. 111, comma 7, Cost..
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. ha una natura decisoria poiché:
Definisce il procedimento, determinando la chiusura della fase processuale.
Innesca una nuova fase con la disposizione di ricerca dell'imputato e la vocatio in iudicium.
Comporta una valutazione giuridica sui presupposti dell'improcedibilità, con effetti sulle parti processuali.
Sebbene la sentenza sia revocabile, essa contiene una decisione giuridica rilevante che può essere viziata da errori, rendendo necessario un rimedio immediato attraverso l'impugnazione in Cassazione.
Le conseguenze della pronuncia
Ampliamento del controllo di legittimità
La Cassazione conferma il proprio ruolo di garante della legalità processuale.
Anche decisioni che non incidono direttamente sul merito possono essere impugnate se contengono errori di diritto.
Tutela delle parti
Il Pubblico Ministero, la parte civile e l'imputato possono impugnare la sentenza per contestare eventuali violazioni di legge.
L'imputato ha il diritto di sollecitare una decisione nel merito, evitando che il procedimento si chiuda in modo improprio.
Effetti sulla durata del processo
L'interpretazione delle Sezioni Unite evita che un errore del giudice porti a una chiusura indebita del processo, con il rischio di compromettere i diritti della difesa e della parte lesa.
La garanzia di un controllo immediato permette di correggere tempestivamente eventuali vizi procedurali.
Le Sezioni Unite hanno quindi respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica, ritenendo che il GIP di Genova avesse correttamente applicato la norma. La decisione segna un importante principio di diritto, stabilendo che la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. può essere impugnata immediatamente per Cassazione, garantendo un più efficace controllo della legalità processuale.
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