Dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (Dlgs n. 150 del 2024), la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per reati punibili con pene alternative è appellabile dalla parte civile, anche quando questa non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato?
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 1/2025, hanno chiarito che la risposta è sì.
La questione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 593 c.p.p. (riformulato dalla Riforma Cartabia), che disciplina i casi di appello, e dell'art. 576 c.p.p., il quale attribuisce alla parte civile il potere di impugnare, agli effetti civili, le sentenze penali di proscioglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha oscillato tra due opposti orientamenti:
Le Sezioni Unite hanno abbracciato l’orientamento estensivo, sostenendo che la parte civile, anche se non ha promosso direttamente la citazione a giudizio, può appellare le sentenze di proscioglimento ai soli effetti civili. Questa interpretazione valorizza la specificità del processo davanti al giudice di pace, dove è necessario garantire parità tra accusa e difesa e prevenire situazioni di squilibrio.
In particolare, si è ritenuto che:
In conclusione, la parte civile può appellare le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, anche in assenza della propria richiesta di citazione a giudizio.