Sentenza di proscioglimento del giudice di pace: quando la parte civile può appellare?

Articolo del 04/02/2025

Dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (Dlgs n. 150 del 2024), la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per reati punibili con pene alternative è appellabile dalla parte civile, anche quando questa non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato?

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 1/2025, hanno chiarito che la risposta è .

La questione ruota intorno all'interpretazione dell'art. 593 c.p.p. (riformulato dalla Riforma Cartabia), che disciplina i casi di appello, e dell'art. 576 c.p.p., il quale attribuisce alla parte civile il potere di impugnare, agli effetti civili, le sentenze penali di proscioglimento.

La giurisprudenza di legittimità ha oscillato tra due opposti orientamenti:

  1. Restrittivo: La parte civile non può appellare le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, per garantire efficienza processuale e limitare le impugnazioni (Cass., Sez. 4, n. 24097 del 2024).
  2. Estensivo: La parte civile ha il diritto di appello, considerata la struttura peculiare del processo davanti al giudice di pace e per evitare disparità tra le parti (Cass., Sez. 5, n. 36932 del 2024).

Le Sezioni Unite hanno abbracciato l’orientamento estensivo, sostenendo che la parte civile, anche se non ha promosso direttamente la citazione a giudizio, può appellare le sentenze di proscioglimento ai soli effetti civili. Questa interpretazione valorizza la specificità del processo davanti al giudice di pace, dove è necessario garantire parità tra accusa e difesa e prevenire situazioni di squilibrio.

In particolare, si è ritenuto che:

  • Il richiamo all’art. 576 c.p.p. consente di superare le limitazioni previste dall’art. 593 c.p.p., permettendo alla parte civile di tutelare i propri interessi risarcitori.
  • Non accogliere questa lettura avrebbe creato una disparità di trattamento e un vuoto di tutela in contrasto con i principi costituzionali.

In conclusione, la parte civile può appellare le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, anche in assenza della propria richiesta di citazione a giudizio.

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