Separazione delle carriere, il Cdm approva il Ddl costituzionale

Articolo del 29/05/2024

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Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 maggio 2024, su proposta del ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il disegno di legge costituzionale di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, il doppio CSM a l'Alta Corte di giustizia disciplinare.

Separazione delle carriere dei magistrati

Secondo il ministro della giustizia Carlo Nordio, la separazione delle carriere la separazione dei magistrati, in attuazione del programma elettorale del Governo, attua un principio fondamentale del processo accusatorio introdotto dal Nuovo Codice di procedura penale (c.d. "codice Vassalli").

Non sarà quindi più possibile il passaggio per il magistrato da funzioni giudicanti e requirenti o viceversa, che attualmente è possibile una sola volta in carriera, nei primi dieci anni.

Si ribadisce che la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.

Due Consigli Superiori della Magistratura

La riforma prevede l'istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura (Csm): uno per i magistrati requirenti e uno per i magistrati giudicanti. La riforma ha lo scopo di porre rimedio alla "degenerazione correntizia" che si è manifestata negli ultimi anni.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e quella della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte:

  • per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
  • per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Alta Corte disiplinare

Un altro elemento centrale della riforma è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati requirenti e giudicanti.

L'Alta Corte è composta da 15 giudici:

  • tre nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esercizio;
  • tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
  • sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Nomina a consigliere di Cassazione per meriti insigni 

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.

Obbligatorietà dell'azione penale

Il Disegno di legge costituzionale non prevede modifiche all'articolo 112 della Costituzione in materia di obbligatorietà dell'azione penale.

Avvocato in Costituzione

Il disegno di legge costituzionale, contrariamente a quanto precedentemenre annunciato, non include il ruolo dell'Avvocatura in Costituzione.

Le reazioni

L’Associazione Nazionale Magistrati, ha espresso forti critiche alla riforma, dicchiarando che "la logica di fondo del disegno di legge sulla separazione delle carriere e l’istituzione dell’Alta corte si rintraccia in una volontà punitiva nei confronti della magistratura ordinaria, responsabile per l’esercizio indipendente delle sue funzioni di controllo di legalità".

Per l'Unione delle Camere Penali la riforma, ad una prima lettura, "appare conforme alle attese in quanto segue le fondamentali linee della nostra proposta di riforma costituzionale". I penalisti auspica che il governo "sappia coerentemente portare a compimento una riforma che l'avvocatura penale ha sempre ritenuto fondamentale per garantire ai cittadini un giudice terzo, in attuazione del giusto processo voluto dalla nostra Costituzione".


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