L'azione diretta del trasportato di cui all’art. 141 del Codice delle assiccurazioni, si applica soltanto nello scontro tra due o più veicoli ovvero scatta anche quando sia coinvolto un solo veicolo?
È questa la questione affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 30 novembre 2022 n. 35318.
Analizza per noi le motivazioni l'avv. Carmine Lattarulo.
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Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un contrasto insorto all’interno della III Sezione.
Un primo orientamento, affermato da Cass. n. 16477/2017, ha evocato che «la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato». La Corte ha dichiarato di privilegiare una «interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore»; ha aggiunto (a pag. 10) che, «a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l’integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo».
Un secondo orientamento, indicato da Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021, ha evocato quanto segue: «ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli». La Corte ha ritenuto che «il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054, comma 2) cod. civ.» (come nell’ipotesi «in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato», oppure nel «caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail»).
In estrema sintesi, il contrasto riguarda l’applicazione dell’art. 141 del codice delle assicurazioni in favore del trasportato: la presunzione di responsabilità del vettore si applica in caso di scontro tra due o più veicoli, ovvero scatta anche quando sia coinvolto un solo veicolo?
La decisione. La domanda quindi è la seguente: il sistema delineato dall’art. 141 cod. ass. presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o la presunzione di responsabilità del vettore può essere invocata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato?
Le Sezioni Unite propendono per la prima possibilità: l’azione diretta richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, alla luce di una interpretazione dell’art. 141 che, come prescritto dall’art. 12 preleggi, deve tener conto del significato proprio delle parole «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. L’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell’assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione dell’assicuratrice del vettore). L’interazione fra l’assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d’essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all’incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l’intero meccanismo dell’anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l’esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.
Le Sezioni Unite colgono l’occasione per riaffermare altri principi legati all’applicazione dell’art. 141:
Riflessioni. A questo punto, è lecito attendersi una domanda perplessa dell’interprete, giudice o avvocato che dir si voglia.
Qual’è l’applicazione pratica di questa pronuncia?
Di grazia: se le Sezioni Unite fanno lo “sconto” probatorio al trasportato che, in caso di coinvolgimento di due o più veicoli, non dovrà dimostrare chi di questi sia il responsabile, a maggior ragione si presumerà che sia ultraresponsabile il vettore che lo trasporta nel caso in cui sia coinvolto un solo veicolo; chi altrimenti, se questi è l’unico conducente nel sinistro? non sarà forse vero che sia superapplicabile la presunzione di responsabilità del vettore proprio nel caso in cui questi sia l’unico conducente e quindi l’unico potenziale responsabile, soprattutto laddove le Sezioni Unite hanno evocato che questo vettore non potrà neppure invocare il caso fortuito (tranne che nelle cause naturali e umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli)?
E’ facile intuire il sarcasmo della III Sezione, che con sentenza n. 16477/2017, stigmatizzò giustamente: “la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
A parere di chi scrive, l’importanza di questa pronuncia è più teorica che pratica. Se il sinistro non è contestato, il vettore sarà sempre presunto responsabile. Chi altri? Le Sezioni Unite discorrono dell’art. 141 cod. ass., ma dimenticano, senza citarlo affatto, che l’art. 1681 del codice civile, dal titolo “responsabilità del vettore”, non ci risulta abrogato: [I]. Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto [1218 ss.], il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951]. [II]. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [1229 2]. [III]. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito. Il testo della norma evoca chiaramente una presunzione di responsabilità del vettore, onerandolo di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Quindi, il problema non sussiste. Pertanto, l’interprete, in ossequio al principio indicato dalle Sezioni Unite, in caso di domanda risarcitoria di trasportato che ha subito danni con coinvolgimento di un solo veicolo (cioè quello in cui è trasportato), dovrà limitarsi a richiamare l’art. 144 cod. ass. (anzicchè l’art. 141) e naturalmente l’art. 1681 del codice civile, che altro non è che il padre spirituale dell’art. 141 cod. ass., cioè la norma vivente che indica una chiara responsabilità presunta del vettore. Diciamo di più: se l’avvocato dovesse incorrere nell’errore ed indicare l’art. 141, anzicchè l’art. 144 cod. ass, con parole non nostre, ma delle Sezioni Unite, il giudice potrà, d’ufficio, sostituire la norma: “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell’art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell’art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli”. Quindi, anche in questo caso limite, sarà il giudice a correggere la domanda, non ex art. 141, bensì ex art. 144.
Ma ... alla fine della fiera, qual’è l’importanza di questa pronuncia?
Lo scopo dell’art. 141 è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale:
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell’obbligazione dell’assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand’anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L’ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:
Ma non si poteva lasciare tale scelta al trasportato?
Il provvedimento: