In caso di sinistro stradale, la presunzione di colpa opera, non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro, ha perciò una funzione cosiddetta sussidiaria.
È quanto ribadito dalla Terza Sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 31142 depositata il 21 ottobre 2022.
Nella sentenza in esame, il Collegio richiama un precedente arresto (Cass. civ., sez. VI, 14/05/2015, n. 9910), secondo il quale:
è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri (in ragione del loro diverso spessore probatorio), con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Tale principio, invero, è stato ribadito dalla Suprema Corte da oltre 40 anni (Cass., sez. VI, 28/01/2022, n. 2648; Cass., sez. VI, 08/03/2019, n. 6759; Cass., sez. III, 24/03/2016, n. 5882; Cass., sez. II, 03/03/2014, n. 4931; Cass., sez. VI, 17/05/2013, n. 12123; Cass., sez. I, 28/05/2012, n. 8451; Cass., sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass., sez. lav., 21/07/2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 15/07/2009, n. 16499; Cass., sez. trib., 29/07/2011, n. 16650; Cass., sez. I, 22/11/2007, n. 24331; Cass., sez. I, 10/09/2007, n. 18939; Cass., sez. III, 28/06/2006, n. 14972; Cass., sez. III, 14/11/2002, n. 16034; Cass., sez. lav., 10/05/2000, n. 6023; Cass., sez. III, 30/10/1998, n. 10896; Cass., sez. II, 11/02/1998, n. 1390; Cass., sez. II, 10/06/1997, n. 5169; Cass., sez. lav., 06/09/1995, n. 9384; Cass., sez. lav., 06/09/1995, n. 9384; Cass., sez. lav., 25/05/1995, n. 5748; Cass., sez. III, 22/01/1988, n. 480; Cass., sez. II, 11/08/1982, n. 4540; Cass., sez. III, 07/01/1982, n. 60; Cass., sez. lav., 03/07/1981, n. 4324).
Tuttavia, nella richiamata Cassazione civile, sez. VI, 14/05/2015, n. 9910, il Collegio affermò il principio della presunzione e dell’affermazione della colpa concorrente. Si ha presunzione di colpa concorrente, infatti, in caso di impossibilità di tale accertamento; sussiste affermazione di una colpa concorrente, in caso di accertamento di colpa, altresì, dell’altro conducente.
In merito al primo dei due principi, il Collegio ricorda che la presunzione di colpa concorrente opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro, ha una funzione cosiddetta sussidiaria, dogma scandito più volte in molti arresti (n.d.r.: Cass., sez. III, 20/03/2020, n. 7479; Cass., sez. III, 03/01/2014, n. 38; Cass., sez. VI, 23/05/2013, n. 12667; Cass., sez. III, 05/05/2009, n. 10304; Cass., sez. III, 12/01/2005, n. 456; Cass., sez. III, 02/04/2002, n. 4639; Cass., sez. III, 11/06/1997, n. 5250; Cass., sez. III, 12/04/1996, n. 3434; Cass., sez. III, 02/03/1994, n. 2038; Cass., sez. III, 26/11/1991, n. 12640; Cass., sez. III, 11/04/1988, n. 2834; Cass., sez. III, 14/11/1986, n. 6696; Cass., sez. III, 17/10/1984, n. 5240; Cass., sez. III, 29/01/1982, n. 587; Cass., sez. III, 16/05/1981, n. 3246; Cass., sez. III, 07/05/1981, n. 2995; Cass., sez. III, 25/02/1981, n. 1143; Cass., sez. III, 23/04/1980, n. 2660; Cass., sez. III, 08/03/1980, n. 1548; Cass., sez. III, 18/02/1980, n. 1179; Cass., sez. III, 13/12/1979, n. 6509; Cass., sez. III, 25/09/1979, n. 4949; Cass., sez. III, 14/05/1979, n. 2770; Cass., sez. III, 14/05/1979, n. 2766; Cass., sez. III, 21/12/1978, n. 6133; Cass., sez. III, 15/07/1977, n. 3190).
Aggiungiamo, se possiamo, che la presunzione di legge, ex art. 2054 comma II cc (“... si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno ...”), oltre ad essere un criterio sussidiario, è comunque un punto di partenza del processo, non di approdo probatorio. La presunzione ex art. 2054 comma II cc, così come strutturata dal legislatore, è già prova. Le prove ulteriori valgono a superarla.
La pronuncia annotata