Sospensione condizionale della pena, la decisione delle Sezioni Unite

Articolo del 03/05/2023

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato, a norma dell'art. 165 c.p., al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite penali della Cassazione con informazione provvisoria n. 5 del 27 aprile 2023.

La questione era stata sollevata dalla Sezione prima, con la sentenza n. 158 depositata il 5 gennaio 2023, sulla base del contrasto fra due orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento ritiene legittima l'imposizione di un obbligo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165 c.p., in favore di soggetto che non si è costituito parte civile. Tale orientamento valorizza il dato testuale della distinzione tra l'obbligo delle restituzioni e quello di risarcimento del danno e ritiene che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerna solamente l'ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni (Cass. Sez. 3, n. 7933/1998; Sez. 2, n. 2684/ 2000; Sez. 2, n. 16629/2007; Sez. 2, n. 41376/2010; Sez. 3, n. 1324/2014; Sez. 2, n. 42583/2019).

Un secondo orientamento ritiene che l'imposizione di un obbligo in favore di soggetto che non si è costituito parte civile violi l'art. 165 c.p. e dunque sia da considerare, da parte del giudice dell'esecuzione adito ai fini dell'art. 168 c.p., come non apposta. Secondo questa interpretazione l'obbligo delle restituzioni come quello risarcitorio riguarda solo il danno civile, e non anche il danno criminale, e presuppone la domanda della parte, che, nel processo penale, richiede la costituzione di parte civile (Cass. Sez. 3, n. 7761/ 1976; Sez. 6, n. 13052/1980; Sez. 2, n. 12895/2015; Sez. 2, n. 45854/2019; Sez. 2, n. 23917/2020; Sez. 6, n. 8314/2021; Sez. 1, n. 26812/2021; n. 3958/ 2014).

Le Sezioni Unite, in attesa delle motivazioni, hanno comunicato di abbracciare il secondo orientamento. 

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 5/2023

C.C. 27 aprile 2023

Presidente: Margherita CASSANO

Relatore: Alessandro CENTONZE

Estensore: Alessandro CENTONZE

Ricorrente: Raffaele SELVAGGIO

N.R.G.: 7362/2022

P.G.: Antonietta PICARDI (conf.)

Questione controversa:

Se il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato, a norma dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile.

Soluzione adottata:

Affermativa

Riferimenti normativi:

cod. pen., artt. 74, 163, 165, 185.


La Prima Presidente
Margherita Cassano

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