Il sostituto processuale può patteggiare?

Articolo di Anna Larussa del 23/08/2022

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Il sostituto del difensore di fiducia può patteggiare la pena?

La Cassazione, con sentenza n. 28999 depositata il 21 luglio 2022, fornisce una risposta univoca.

Ci illustra la decisione l'avv. Anna Larussa.

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L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale del difensore è nullo in quanto i poteri che derivano dalla procura speciale si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.

In questi termini si è pronunciata la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ribadendo, con la sentenza in esame, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, di recente espresso anche con riferimento al concordato in appello

Il fatto

La sentenza muove dal ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che aveva applicato, ex articolo 444 c.p.p, all’imputato la pena di 30 giorni di reclusione ed Euro 140 di multa per omesso mantenimento della figlia minorenne, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in continuazione con altra sentenza irrevocabile del Tribunale di Trento, per il medesimo delitto.

Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 448 c.p.p., comma 2-bis; nello specifico, censurava, con il motivo che è stato ritenuto fondato dalla Cassazione e ha determinato l’assorbimento degli altri, l'assenza del previo accordo tra le parti sulla pena da applicare, dovendo ritenersi nullo quello intervenuto nell'udienza svolta in assenza dell'imputato, perché proveniente dal sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia, ma privo del relativo potere, stante l'assenza di delega.

La sentenza

Come noto in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena costituisce atto dispositivo personalissimo dell'imputato, con il quale il medesimo rinuncia al dibattimento e, con esso, alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti  (cfr. Art. 111 Cost) in vista della contrazione dei tempi processuali e della riduzione di pena fino a 1/3; il consenso alla definizione della res iudicanda con questo rito alternativo deve essere, pertanto, manifestato con forme vincolate e predefinite: più precisamente, la volontà dell'interessato deve necessariamente essere espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale.

Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il sostituto processuale del difensore di fiducia, che sia anche procuratore speciale per la richiesta di accesso ai riti alternativi, non è legittimato di per sé a formulare istanza di giudizio abbreviato, se nella procura rilasciata al difensore sostituito non era stata espressamente prevista la possibilità che la richiesta fosse avanzata anche dall'eventuale sostituto.

In difetto di tale previsione, infatti, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. non sarebbe configurabile la sostituzione del difensore nell’esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l’intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo, quale è la richiesta di un rito alternativo.

Nel caso all’esame della Corte era accaduto che l'imputato aveva nominato il proprio difensore di fiducia anche procuratore speciale per una serie di attività, compresa quella di concordare la pena ex articolo 444 c.p.p., senza facoltà di subdelega, e di nominare sostituti processuali ex articolo 102 c.p.p. La pena oggetto dell’accordo era stata, invece, determinata personalmente in udienza dal sostituto processuale del difensore cui questi aveva semplicemente conferito “i poteri e le facoltà di legge per l'espletamento degli incombenti compreso quello di presentare istanza di patteggiamento” senza però quantificare la pena da patteggiare.

In altre parole - ha evidenziato la Corte - si era proceduto al patteggiamento in base alla richiesta proveniente da soggetto non abilitato secondo i principi, richiamati sopra, più volte espressi della giurisprudenza di legittimità e in virtù dei quali l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per il rapporto fiduciario esistente tra il procuratore speciale e l’interessato ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicchè non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'articolo 102 c.p.p. che è mero nuncius.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché priva di un valido accordo sottostante, e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l’ulteriore corso del procedimento.


Il provvedimento:

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