Decreto su cessione crediti edilizi, il testo coordinato in Gazzetta

Articolo del 13/04/2023

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Pubblicato in Gazzetta il testo del decreto sulla cessioni dei crediti edilizi (decreto-legge n. 11/2023), coordinato con la legge di conversione, che interviene sugli incentivi fiscali in materia edilizia, fra cui il c.d. superbonus 110% e il “bonus facciate”, bloccando i meccanismi dello “sconto in fattura” e della cessione del credito d’imposta.

Il provvedimento mira a contrastare gli effetti negativi che si sono generati con gli incentivi sull’incremento del debito pubblico. Secondo il ministro Giorgetti, il decreto su è reso necessario “per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa”.

La nuova disciplina riguarda la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus 110%, misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Con le nuove disposizioni, salvo talune eccezioni, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Scadenza per le villette. Prorogata al 30 settembre 2023 la scadenza per effettuare le spese di ristrutturazione ai fini della detrazione al 110% per le unità unifamiliari e indipendenti. Resta fermo il requisito di avere effettuato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2023.

Proroga. Per le cessioni 2022 è prevista la possibilità di effettuare la comunicazione fino al 30 novembre 2023, pagando una sanzione di 250 euro, se il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.

Detrazioni. Per le spese 2022 ai fini del 110% sarà possibile usufruire di una detrazione decennale, anziché in quattro anni, ma la scelta potrà essere effettuata nella dichiarazione da presentare nel 2024 (redditi 2023).

Sono abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, e per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472