Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge 29 dicembre 2023 n. 212, convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024 n. 17 che introduce importanti modifiche al superbonus edilizio (articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), con un impatto significativo sul settore delle costruzioni e sulla cittadinanza.
Di seguito le principali novità.
Il provvedimento riconosce il credito d’imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati entro il 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda i lavori futuri, dal 1° gennaio 2024, si applicheranno le percentuali già stabilite dalla normativa vigente, ossia il 70% per il 2024 e il 65% per il 2025.
Per tutelare i cittadini con i redditi più bassi, è stato previsto uno specifico contributo destinato a coloro che percepiscono un reddito inferiore a 15.000 euro e che hanno cantieri "Superbonus 110%" con uno stato di avanzamento non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023. Le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 potranno beneficiare di questo contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità definiti da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Inoltre, il decreto-legge stabilisce di escludere la possibilità di cessione del credito d’imposta per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3, a meno che il relativo titolo abilitativo non sia stato richiesto prima dell'entrata in vigore del decreto.
Infine, per proteggere le persone con disabilità e prevenire abusi sui bonus relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, si limitano gli interventi ammessi all’agevolazione. Sarà necessaria un’asseverazione specifica per attestare il rispetto dei requisiti e si richiede la tracciabilità dei pagamenti tramite il "bonifico parlante".
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