Truffa del cartellino e danno da discredito della PA: è valutabile la tenuità del fatto?

Articolo di Anna Larussa del 13/04/2023

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Truffa del cartellino e danno da discredito della PA: è valutabile la tenuità del fatto?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14514 depositata il 5 aprile 2023, ha risposto affermativamente escludendo che il danno da discredito sia sempre da considerare di rilevante peso economico.

Il fatto

Il procedimento di merito si era concluso con sentenza di condanna dell’imputato alla pena di tre mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di truffa, consistito nel timbrare in un’occasione, in qualità di dipendente comunale, il cartellino marcatempo del suo collega, attestandone la presenza in ufficio e procurando allo stesso un ingiusto profitto con danno per l’amministrazione comunale.

La posizione del collega veniva definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Quella del ricorrente veniva rimessa alla Corte di cassazione con la censura dei profili di ritenuta responsabilità e di mancato riconoscimento della tenuità del fatto a fronte di un danno economico che, come risultava dal verbale di conciliazione nel giudizio del licenziamento, era stato eccezionalmente esiguo.

La questione

La questione posta nel caso in esame è se la causa di non punibilità per tenuità del fatto possa escludersi de plano nel caso di reati in cui sia persona offesa la Pubblica Amministrazione ipotizzando come necessaria conseguenza della condotta criminosa un danno da discredito di rilevante peso economico.

Come noto l’articolo 131 bis c.p., comma 1, stabilisce che la punibilità è esclusa quando l’offesa è di particolare tenuità “per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1”.

Tale richiamato articolo 133 c.p., comma 1, al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo “cagionato alla persona offesa dal reato”.

Da tali disposizioni discende che, ai fini dell’esclusione o meno della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno o pericolo cagionato, appunto, alla persona offesa, nel caso in esame la PA.

Ed invero, la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. Si tratta di valutare quindi, quando un danno sia economicamente apprezzabile.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che non si deve soltanto tenere conto dell’aspetto economico del danno, ma anche di quello connesso al discredito che l’Amministrazione subisce dal tradimento del rapporto fiduciario necessariamente esistente tra il pubblico dipendente e l’Amministrazione sua datrice di lavoro.
 
La sentenza

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione nel ricordare che i presupposti imprescindibili di applicazione della causa di non punibilità sono costituiti dalla tenuità dell’offesa e dalla non abitualità della condotta e che il giudizio sulla tenuità dell’offesa richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza da esse desumibile e all’esiguità del danno o del pericolo, ha sottolineato come il danno da discredito non possa considerarsi necessariamente di rilevante peso economico allorquando le condotte di reato ricadano sulla PA perché una siffatta interpretazione porterebbe ad escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. tutte le volte in cui il reato sia ai danni della PA mentre la norma impone di valutare se la condotta non sia abituale e se il danno sia modesto.

Ne consegue che anche nel caso di condotte penalmente rilevanti che ricadano sulla PA occorre avere riguardo (oltre alla non abitualità del comportamento) all’entità del danno cagionato.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte di cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto da parte dei giudici di merito.   


Il testo del provvedimento:

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