In base al diritto lussemburghese, la delibera adottata dall'assemblea generale straordinaria di una società lussemburghese è sottoposta ad alcuni requisiti di validità e dei limiti.
In particolare, ci si interroga sulla legittimità della decisione con cui il gerente nomina un terzo come mandatario generale, conferendogli poteri di rappresentanza per compiere, in nome e per conto della società, tutte le operazioni necessarie sia in Lussemburgo che all'estero, senza eccezioni o esclusioni, ma restando comunque nei limiti dell'oggetto sociale della società.
Per rispondere al quesito occorre richiamare i principi del diritto lussemburghese sulla validità della procura.
Il potere di gestire e rappresentare una società a responsabilità limitata è, ai sensi del diritto lussemburghese, conferito al suo gerente o al consiglio di gerenza. (Articoli 710-14 e 710-15 della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali e successive modifiche, di seguito "L1915")
In caso di pluralità di gerenti o di un consiglio di gerenza, lo statuto della società può attribuire ad uno o più gerenti il diritto di rappresentare la società negli atti o in giudizio, singolarmente o congiuntamente. (L1915, art. 710-15)
La L1915 consente che tale potere di rappresentanza generale sia conferito solo mediante una disposizione esplicita nello statuto e a favore di un gerente della società a responsabilità limitata.
E' fatto divieto di delegare tutti i poteri di gestione a una persona che non rivesta la qualità di gerente. Allo stesso modo, non è possibile attribuire a una persona diversa da un gerente un potere generale di rappresentanza della società.[1]
A un terzo non gerente può essere affidata unicamente la gestione degli affari correnti della società. Infatti, la gestione quotidiana degli affari della società e la rappresentanza della società, per quanto riguarda tale gestione, possono essere delegate a uno o più gerenti, direttori o altri soggetti, soci o meno, che agiscono singolarmente o congiuntamente. La loro nomina è disciplinata dallo statuto o, in mancanza, da una decisione dell'organo competente. (L1915, art. 710-15 (4))
Inoltre, un terzo non gerente può anche ricevere un mandato speciale per rappresentare la società in una specifica operazione. Tale potere di rappresentanza deve basarsi sulle disposizioni del codice civile dedicate al mandato (C.civ., art. 1984 - 2010), dal momento che la L1915 non lo prevede. Esso è soggetto, in particolare, all'articolo 1988 C.civ. che vieta al mandatario che ha ricevuto un mandato concepito in termini generali di compiere atti di disposizione.[2] Il potere di alienare un bene richiede un mandato espresso.
Una siffatta delega di poteri non è consentita dal diritto lussemburghese e pertanto non è valida.
Come osservato in precedenza, una delega generale del potere di gestione e di rappresentanza ad un terzo non gerente determinerebbe la violazione della regola secondo cui la gestione della società è attribuita per legge a uno o più gerenti o a un consiglio di gerenza. Questa funzione è riservata a loro (principio di legalità) e deve quindi essere esercitata da loro stessi. (carattere intuitu personae)[3]
Sono consentiti solo una delega della gestione quotidiana o un mandato speciale per un'operazione specifica, a condizione che siano rispettate le previsioni della L1915, nella prima ipotesi, e le disposizioni del Codice civile nel caso di un mandato al di fuori della L1915. Per quanto riguarda la gestione quotidiana, si tratta solo degli atti necessari per il funzionamento quotidiano della società. La portata di questo concetto deve essere valutata in modo specifico alla luce dell’oggetto sociale della società e delle esigenze della vita quotidiana. [4]
La sua gestione quotidiana consiste nell'esecuzione di quegli atti che sono richiesti dalle esigenze della vita quotidiana della società e quelli che, sia per la loro scarsa importanza che per la necessità di una pronta soluzione, non giustificano l'intervento del gerente.[5]
Tuttavia essa non si estende al trasferimento del patrimonio sociale o al trasferimento del suo cespite principale, che non possono essere considerati come atti ordinari della gestione corrente nella misura in cui essi fanno venir meno l’oggetto sociale. Tali atti rimangono necessariamente di competenza del gerente.[6]
[1] A. Steichen, Précis de droit des sociétés, 6a edizione, ed. Saint Paul, 2018, §368 e §373
[2] Tribunale. di Arrond. Lussemburgo, 4 ottobre 1947, Pas. 14, p. 384
[3] Nel diritto belga, i cui testi erano allora identici su questo punto al L1915: J. Malherbe et al., Droit des sociétés, 4a ed. Bruylant, 2011, § 956
[4] Tribunale. di Arrond. Lussemburgo, 2 aprile 2014, Pas. 37, p. 392 nota I. Corbisier; Corte d'Appello, 26 aprile 2017, Pas. 38, p. 425, A. Steichen, op. cit.. § 928
[5] Tribunale. di Arrond. Lussemburgo, 2 aprile 2014, Pas. 37
[6]Per approfondimenti ulteriori v. Prum e Hoss, Code annnoté de droit luxembourgeois des sociétés, Promoculture Larcier, 2019, pp.55-66,102-107.