È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, recante "Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria".
Modifiche al Codice Penale
L'articolo 1 del decreto-legge introduce modifiche all'articolo 635 del Codice Penale, inserendo un nuovo comma che prevede una fattispecie aggravata di danneggiamento. In particolare, chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose esistenti in tali luoghi o destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Modifiche al Codice di Procedura Penale
L'articolo 2 apporta modifiche agli articoli 380 e 382-bis del Codice di Procedura Penale:
Arresto obbligatorio in flagranza: All'articolo 380, comma 2, vengono aggiunte le lettere a-ter) e a-quater), estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza ai seguenti reati:
Arresto in flagranza differita: Viene inserito il comma 1-bis all'articolo 382-bis, prevedendo l'arresto in flagranza differita per:
Per procedere all'arresto in flagranza differita, è necessario che la realizzazione della condotta criminosa sia attestata in modo inequivocabile, tramite documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica. L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.
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