Pubblicata in Gazzetta la Legge 24 novembre 2023 n.168 di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
L'intento del provvedimento è di accelerare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico, rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati e migliorare la tutela complessiva delle vittime.
DI seguito elenchiamo le principali novità:
Rafforzamento dell'ammonimento da parte del questore
Estesi i casi in cui si può applicare l'ammonimento, includendo i cosiddetti “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate):
Introdotta una nuova definizione di violenza domestica che comprende anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età.
Previsto inoltre l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento.
Potenziamento delle misure di prevenzione
Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza potranno essere applicate anche agli indiziati di reati di violenza contro le donne e violenza domestica.
Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare
I processi per reati di violenza contro le donne saranno trattati con priorità, compresi i casi di costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate (per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner).
Attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Introdotte misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.
Il procuratore capo ha la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione.
Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
La nuova legge prevede che il PM debba richiedere l’applicazione della misura cautelare entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.
Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Viene modificata la pena prevista dall'articolo 387-bis per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni) aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi.
Si introduce un ulteriore comma all'articolo 387-bis c.p. al fine di rendere applicabile la disciplina ivi contemplata ai casi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all’art. 342-ter, primo comma, del codice civile emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Arresto in flagranza differita
Previsto l'arresto in "flagranza differita" per chi sia individuato, in modo inequivocabile, come autore di atti violenti, violazione dei provvedimenti di allontanamento o maltrattamenti in famiglia. Questa identificazione può avvenire sulla base di documentazione video-fotografica o informatica. L'arresto deve essere effettuato entro 48 ore dal fatto.
Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico
Prevista la possibilità di applicare la misura cautelare in carcere in caso di manomissione dei dispositivi di controllo elettronico. Vengono anche estesi i reati per i quali è possibile applicare la misura dell'allontanamento, e viene previsto il controllo del rispetto degli obblighi attraverso l'uso del braccialetto elettronico.
Ampliamento dell'informazione alla vittima e degli obblighi di comunicazione
Le vittime di violenza domestica o contro le donne saranno informate immediatamente su tutte le notizie riguardanti le misure cautelari applicate nei confronti dell'autore del reato. Inoltre, l'autorità giudiziaria è obbligata a comunicare al questore qualunque variazione delle misure cautelari.
Sospensione condizionale della pena
Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.
Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime.
Le vittime di violenza, o i loro eredi in caso di morte, riceveranno un risarcimento "anticipato" in caso di delitti gravi commessi da coniugi o da persone legate da una relazione affettiva. Questa misura è rivolta a coloro che si trovano in stato di bisogno a causa del reato, superando l'attuale limite dell'acquisizione della sentenza di condanna.