DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2025, n. 12
Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (25G00019)
(GU n. 40 del 18-2-2025 - Suppl. Ordinario n. 4)
Vigente al: 5-3-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede che su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e, in particolare, l'articolo 1, comma 18;
Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 22 novembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e del 24 settembre 2024;
Acquisito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 11 novembre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Adozione della tabella unica nazionale
1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita' conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' conseguenti all'attivita' dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Art. 2
Valore del primo punto di invalidita'
1. Il valore del primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3
Liquidazione del danno biologico temporaneo
1. Il danno biologico temporaneo e' liquidato in conformita' all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. L'incremento per il danno morale e' ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 140
ALLEGATI
>> Allegato I
>> Allegato II