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Bonus bebè 2025 da 1000 euro: le istruzioni dell'Inps

Inps, Circolare n.76 del 14/04/2025

Con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, l'INPS ha illustrato le modalità operative per accedere al Bonus nuovi nati, il contributo una tantum da 1.000 euro previsto per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Requisiti di accesso

Per ottenere il beneficio, il genitore richiedente deve soddisfare congiuntamente tre requisiti fondamentali:

1. Requisito di cittadinanza

Hanno diritto al bonus:

  • cittadini italiani;

  • cittadini UE o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o soggiorno permanente;

  • cittadini extra-UE in possesso di:

    • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    • permesso unico di lavoro (autorizzazione superiore a sei mesi);

    • permesso per motivi di ricerca (autorizzazione superiore a sei mesi);

    • altri permessi di soggiorno di durata non inferiore a un anno, come previsto dall'art. 41, comma 1, del d.lgs. 286/1998.

Sono inoltre equiparati:

  • apolidi;

  • rifugiati politici;

  • titolari di protezione internazionale;

  • cittadini britannici residenti in Italia prima del 31 dicembre 2020.

2. Requisito di residenza

Il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda e in modo continuativo dalla data dell'evento (nascita, adozione o affido preadottivo).

3. Requisito economico

Il nucleo familiare deve avere un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui, escludendo le somme percepite a titolo di Assegno unico e universale (AUU). L'ISEE deve essere valido alla data della domanda o risultante da una DSU presentata contestualmente.

Eventi ammissibili

Il bonus è riconosciuto per:

  • figli nati dal 1° gennaio 2025;

  • figli adottati, esclusivamente se minorenni;

  • figli in affido preadottivo, con data di riferimento coincidente con l'ingresso nel nucleo familiare adottivo su ordinanza del tribunale.

Per le adozioni internazionali, si assume la data di trascrizione dell'adozione nei registri dello stato civile.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'evento (nascita, adozione o affido).

Può essere presentata:

  • online, tramite il portale INPS (è richiesto SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS);

  • tramite l'app INPS Mobile;

  • tramite Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);

  • tramite gli istituti di patronato.

Il servizio sarà attivato con successivo messaggio INPS. Per eventi avvenuti prima della pubblicazione del messaggio, il termine di 60 giorni decorre dalla data della comunicazione stessa.

Altre informazioni utili

  • La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori, preferibilmente da chi convive con il figlio;

  • è necessario indicare le modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato);

  • le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, entro i limiti delle risorse disponibili;

  • il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini fiscali.

Considerazione finale

L'introduzione del Bonus nuovi nati rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie, ma da sola non basta a invertire la tendenza demografica negativa. Il calo delle nascite è un fenomeno che riguarda tutte le società avanzate e non può essere risolto unicamente con interventi economici. Servono politiche strutturali che restituiscano stabilità, fiducia nel futuro e supporto effettivo alla genitorialità, anche in termini di servizi, lavoro e conciliazione tra vita privata e professionale.

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INPS

Circolare numero 76 del 14-04-2025

Oggetto: Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.


INDICE

1.  Premessa

2.  Requisiti di accesso

3.  Presentazione e gestione delle domande

4.  Regime fiscale

5.  Finanziamento e monitoraggio degli oneri

6.  Istruzioni contabili


 

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (di seguito legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 206, prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (di seguito Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Bonus nuovi nati e si forniscono indicazioni per la presentazione delle relative domande.

2. Requisiti di accesso

L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 dispone che il Bonus nuovi nati “è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.

Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi natii richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti.

1. Requisito di cittadinanza

I potenziali beneficiari del Bonus nuovi natipossono essere:

  • cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia[1] possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.

Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

2. Requisito di residenza

Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

3. Requisito economico

Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni. neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi natiè pari a 39.800 (40.400 – 600) euro.

4. Data di nascita, adozione o affido preadottivo

Per accedere al Bonus nuovi nati, il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma, che è quella di fornire un sostegno al momento dell’ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati a decorrere dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il Bonus nuovi nati con riferimento alla data della sentenza di adozione.

3. Presentazione e gestione delle domande

L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 prevede che il beneficio è erogato su presentazione di apposita domanda.

A tale fine, il Bonus nuovi natipuò essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Ad esempio, nel caso in cui l’evento (nascita, affido preadottivo, adozione senza affido preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2025, il Bonus in trattazione può essere richiesto entro il 14 settembre 2025.

Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento. Ai fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l’ISEE minorenni valido alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di
  • Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
  • utilizzando la funzione Bonus nuovi natidisponibile nell’app INPS mobile;
  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data a decorrere dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione della domanda.

Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio.

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere alla misura e, quindi, in relazione alla situazione nella quale ricada:

  • di essere cittadino italiano;
  • la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea;
  • il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;
  • il possesso di un permesso di soggiorno secondo quanto indicato al paragrafo 2 della presente circolare, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.

Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino;

  • l’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
  • i dati del figlio cui è riferito l’evento;
  • la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda;
  • il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.

All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda Bonus nuovi natial “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.

L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.

4. Regime fiscale

Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025). 

5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri

L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2025 valuta l’onere per la misura in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L’INPS provvede al monitoraggio delle risorse utilizzate e ne comunica i risultati con cadenza mensile al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, come sopra individuata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo del Bonus nuovi natie il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al citato comma 206 (cfr. l’art. 1, comma 207, della legge di Bilancio 2025).

6. Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione dell’onere per l’erogazione del Bonus nuovi nati, di cui all’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025, posto a carico del bilancio dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia), si istituiscono i seguenti conti:

  • GAT30614 – per rilevare l’onere per il Bonus nuovi nati di cui all’ articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
  • GAT10614 – per rilevare il Debito per il Bonus nuovi nati di cui all’ articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La procedura gestionale che consente la liquidazione del Bonus ai beneficiari utilizzerà la consueta struttura dei biglietti contabili in uso per i pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso: “3249” opportunamente ridenominato.

La riemissione in pagamento del Bonus nuovi nati non andato a buon fine e riaccreditato andrà contabilizzato al conto di debito in uso GPA10188, istituito con il messaggio n. 5981 del 29 settembre 2015, a cui verrà adeguata la denominazione per accogliere la nuova prestazione in argomento.

Per eventuali recuperi del Bonus in argomento, si istituisce il seguente conto:

  • GAT24614 - Entrate varie – Recuperi e reintroiti del Bonus nuovi naticorrisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio già esistente “1192”, aggiornato nella denominazione.

Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tale fine opportunamente aggiornata.

Il codice bilancio “1192” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga


1. Cfr. in merito, anche la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (attuata con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), la direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40), la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (attuata con decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), che sottolinea che la parità di trattamento non è circoscritta ai soli titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall’attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.

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