Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

Decreto Legge , testo coordinato n.140 del 12/10/2023 (G.U. 11/12/2023 )

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2023, n. 140

Testo del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023, n. 239), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2023, n. 183 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.». (23A06824)


(GU n.288 del 11-12-2023)

Vigente al: 11-12-2023

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Ambito di applicazione


1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Citta' metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Art. 2
Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico


1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del ((codice della protezione civile,)) di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria ((idrogeologica, vulcanica)) e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorita' di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

a) uno studio di microzonazione sismica ((di livello 3, come definita negli " Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;))

b) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

c) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneita' e celerita' dell'attuazione. Nel piano sono altresi' disciplinate le modalita' di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. ((L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilita' e del piano di misure puo' essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneita';))

d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilita' delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresi', l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o gia' attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonche' dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalita'. Per le finalita' di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicita' dell'area resi disponibili dai ((centri di competenza)) e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario e' realizzato:

a) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;

b) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla)) Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione ((ed e' pubblicata)) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ((nell'osservanza di quanto previsto)) dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilita';

d) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio gia' esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa ((in regime ordinario)) per l'intera giornata (h24), nonche' delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo e' assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unita', di cui ((una di personale dirigenziale)) di livello non generale e nove unita' ((di personale non dirigenziale, selezionate)) tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ((al numero massimo)) di quattro unita', di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per la realizzazione delle attivita' di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si puo' procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive societa' in house, nonche' di professionisti in possesso di adeguate professionalita' e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo e' autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo e' autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, ((cui possono aggiungersi)) le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3
Piano di comunicazione alla popolazione


1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attivita' di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative gia' avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita'. ((Il piano di comunicazione di cui al presente comma e' attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.))

2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 puo' prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del ((volontariato)) organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalita' di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonche' l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'.

3. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di 1 milione ((di euro)) per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4
Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo


1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nell'ambito della piu' ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle ((conoscenze relative alla pericolosita' elaborate dai centri)) di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita', in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione e' testata mediante attivita' esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Citta' metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonche' dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilita'.

2. Il piano speditivo di cui al comma 1 e' elaborato nell'ambito delle risorse umane, ((finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque)), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attivita' esercitative e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5
Misure urgenti per la verifica della funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali


1. La regione ((Campania coordina)) le attivita' volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da superare per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticita' presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonche' allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di ricognizione di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

((2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attivita' di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilita' di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli puo' avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della societa' ANAS Spa, alla quale e' dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', nel limite delle risorse disponibili.))

Art. 6
Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile


1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta' metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

a) al reclutamento di unita' di personale a tempo determinato, ((comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico)), da impiegare ((per un periodo di ventiquattro mesi)) dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attivita' di cui al presente decreto, nonche' all'attivazione e al presidio di una sala operativa ((funzionante)) per l'intera giornata (h24);

b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attivita' di protezione civile;

c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza ((della popolazione, anche al di fuori del territorio della Citta' metropolitana di Napoli.))

2. La Citta' metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni con-seguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di ((6,8 milioni di euro.))

3. All'attuazione ((con procedure)) di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi ((dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ((Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.))

4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attivita' di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unita', puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi((, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.)) All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile.

5. ((Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4.)) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7
Disposizioni finanziarie


1. ((Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilita', e 4, nonche' dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))

2. Agli oneri ((di conto capitale)) derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c)((, relativamente alle misure di mitigazione,)) e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 8
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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