Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Legge n.6 del 22/01/2024 (G.U. 24/01/2024 )

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LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. (24G00016)


(G.U. n.19 del 24-1-2024)

Vigente al: 8-2-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.


1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrita' ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi e' il prefetto del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni e' notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto e' commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinche' siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalita' di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2
Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale


1. All'articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

Art. 3
Modifica all'articolo 635 del codice penale


1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

Art. 4
Modifiche all'articolo 639 del codice penale


1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»;

c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Sangiuliano, Ministro della cultura

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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