Testo Unico Stupefacenti > Articolo 133 - Province autonome di Trento e Bolzano
Testo Unico Stupefacenti
Vigente al
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.