Testo Unico Stupefacenti > Articolo 22 - Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

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