Testo Unico Stupefacenti > Articolo 23 - Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.

4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

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