Testo Unico Stupefacenti > Articolo 44 - Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

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