Testo Unico Stupefacenti > Articolo 67 - Perdita, smarrimento o sottrazione

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472