Testo Unico Stupefacenti > Articolo 72 - Attività illecite
Testo Unico Stupefacenti
Vigente al
1.
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.