Testo Unico Stupefacenti > Articolo 72 - Attività illecite

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

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