Testo Unico Stupefacenti > Articolo 97 - Attività sotto copertura

Testo Unico Stupefacenti

Vigente al

1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

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