Testo Unico Stupefacenti > Articolo 97 - Attività sotto copertura
Testo Unico Stupefacenti
Vigente al
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.