Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23684 del 01/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.6194/2016 R.G. proposto da:

Equitaila Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., subentrata ad Equitalia F.T.R. S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma alla via San Giovanni in Laterano n.226/210 presso l’avv. Bianca Maria Casadei, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Ragni;

– ricorrente –

contro

SO.EL.DA. s.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Balducci, elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Boccardo n.26, presso l’avv. Gennaro Fredella;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.1783/14/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, emessa in data 4/2/2015, depositata in data 1/9/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2018 dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

CHE:

1. l’Equitalia Sud S.p.A ricorre con quattro motivi contro la SO.EL.DA. s.r.l. unipersonale in liquidazione per la cassazione della sentenza n.1783/14/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, emessa in data 4/2/2015, depositata in data 1/9/2015 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa delle intimazioni di pagamento notificate alla società in data 24/8/2012 e relative a due cartelle di pagamento già notificate rispettivamente in data 21/11/2005 e 3/8/2002, ha accolto l’appello della contribuente ritenendo maturata la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria ex art. 2948 c.c., n. 4;

2. a seguito del ricorso, la società contribuente si è costituita, resistendo con controricorso;

3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 10 luglio 2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2938 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (rectius n.4);

la ricorrente deduce la nullità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che, in assenza di qualsivoglia eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellante, in aperta violazione dell’art. 112 c.p.c., ha dichiarato prescritta la pretesa tributaria;

1.2. il motivo è fondato e va accolto;

1.3 invero, la prescrizione della pretesa tributaria non è rilevabile di ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dall’interessato;

nel caso di specie, come dedotto dalla ricorrente e rilevabile dai motivi di appello, riportati per esteso nel ricorso, la società contribuente non aveva eccepito la prescrizione della pretesa tributaria, bensì la decadenza dell’Amministrazione, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 (abrogato) e art. 25 per non aver notificato le cartelle nei termini previsti dalla citata normativa (attesa l’inesistenza della notifica effettuata dall’esattore, soggetto – secondo la ricorrente – non abilitato);

il giudice di appello ha, quindi, pronunciato sulla prescrizione del credito tributario senza che la contribuente avesse sollevato la relativa eccezione e la pronuncia sul punto è nulla, perchè emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

2.1. l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei successivi, relativi alla violazione dell’art. 24 Cost., delle norme del codice civile in tema di prescrizione (decennale e quinquennale) e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in tema di notifica delle cartelle di pagamento;

3.1. in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472