LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2204/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
H.R.T.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 271/22/2010, depositata il 25 novembre 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio 2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RITENUTO IN FATTO
1. H.R.T., medico anestesista, impugnava il rifiuto tacito dell’istanza di rimborso dell’imposta versata, a titolo di irap, negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, assumendo di non essere soggetto all’imposizione, in quanto lavoratore autonomo, privo di autonomia organizzativa.
2. L’Agenzia delle entrate eccepiva per l’anno 2002 l’intervenuta definizione automatica dei redditi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7.
3. La Commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso del contribuente per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2003, in cui accertava l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Respingeva il ricorso per l’anno 2002, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate in ordine all’intervenuto condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7.
4. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate eccependo che il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 vi era stato anche per le annualità 1999 e 2000, sicchè anche per quelle annualità il rimborso era inammissibile. Per gli anni 2001 e 2003, invece, l’Ufficio ribadiva la sussistenza dell’autonoma organizzazione, ritenendo sussistente il pagamento dell’irap.
5. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia in quanto la stessa non aveva fornito la prova che il contribuente avesse beneficiato della definizione automatica ai sensi della L. n. 289 del 2002. L’Agenzia aveva prodotto un atto informale della Anagrafe Tributaria, privo di sottoscrizione da parte di un funzionario, “in mancanza di riconoscimento da parte del contribuente”, sicchè “tale annotazione non ha i requisiti di attendibilità richiesti per costituire prova documentale di quanto ivi riportato”. Inoltre, nel merito mancavano i presupposti per il riconoscimento della autonoma organizzazione ai fini irap, avendo il ricorrente la disponibilità di uno studio, che costituiva il requisito minimo indispensabile per l’esercizio della professione.
6. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
7. Restava intimato il resistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 1, art. 2702 c.c. e art. 214 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’eccezione di inammissibilità del rimborso per la presenza di un precedente condono può essere sollevata anche in appello. Inoltre, il contribuente non ha contestato che sia intervenuto condono per gli anni 1999 e 2000, nè la documentazione in tal senso proveniente dalla anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 1. Nelle controdeduzioni in appello, anzi, il contribuente ha limitato le difese nel merito solo per gli anni 2001 e 2003, proprio perché per gli anni 1999 e 2000 (oltre che per il 2002) era intervenuto il condono.
1.1. Tale motivo è fondato.
1.2. Invero, si premette che effettivamente l’eccezione relativa all’adesione al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, in quanto eccezione in senso lato (improprio), può essere sollevata per la prima volta anche in sede di appello, non incorrendo nel divieto di nuove eccezioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
Infatti, in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere (Cass. Civ., 14 ottobre 2015, n. 20650; Cass. Civ., 8 ottobre 2014, n. 21197).
Del resto, per le Sezioni Unite della Cassazione, in tema di processo tributario, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15 intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e rilevabile d’ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione D.Lgs. n. 546 cit., ex art. 58 (Cass. Civ., Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1518).
Pertanto, l’eccezione impropria in ordine all’intervenuta adesione al condono di cui alla L. n. 289 del 2002 è stata legittimamente sollevata in appello per la prima volta in ordine agli anni 1999 e 2000.
1.3. E’ errata però la decisione della Commissione regionale laddove ha ritenuto che non fosse stata provata l’esistenza dell’intervenuto condono, in quanto la documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, acquisita dalla anagrafe tributaria era priva di sottoscrizione e non era stata riconosciuta dal contribuente.
Infatti, una volta che l’Agenzia delle entrate ha allegato l’esistenza dell’intervenuto condono, producendo anche una copia della documentazione presente nell’anagrafe tributaria era onere del contribuente procedere ad una contestazione specifica dell’allegazione e del documento.
Al contrario, il contribuente, nelle controdeduzioni in appello, si è limitato a contestare il merito della pretesa tributaria, rilevando l’assenza della autonoma organizzazione, senza addurre alcuna argomentazione in ordine all’intervenuto condono, sicchè tale fatto (l’intervenuto condono anche per gli anni 1999 e 2000) risulta pacifico tra le parti, ai sensi dell’art. 115 c.p.c..
Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all’intero dell’art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall’onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto).
Anche al processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall’art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.. Nè assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell’istruttoria e l’inapplicabilità della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (Cass. Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass. Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l’indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza).
1.4. Pertanto, la intervenuta definizione della pretesa tributaria con l’adesione al condono da parte del contribuente impedisce di accogliere la richiesta di rimborso, in relazione agli anni 1999 e 2000 (per il 2002 l’eccezione di intervenuto condono è già stata accolta dalla Commissione tributaria provinciale).
Infatti, la presentazione della istanza relativa alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP); il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. Civ., 10 febbraio 2012, n. 1967; Cass. Civ., 6 marzo 2015, n. 4566).
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “, in quanto la Commissione regionale ha ritenuto non provato il condono per gli anni 1999 e 2000, pur avendo ritenuto provato il medesimo condono per l’anno 2002, sempre con l’utilizzo di documentazione proveniente dall’anagrafe tributaria.
2.1. Tale motivo è assorbito, per l’accoglimento del primo motivo.
3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rigettata la domanda originaria di rimborso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto limitatamente agli anni 1999 e 2000, fermo restando il giudicato formatosi in relazione al condono per l’anno 2002, come deciso dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale non impugnata dal contribuente.
4. In ragione della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimato e si liquidano come da dispositivo. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti.
PQM
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente limitatamente agli anni 1999 e 2000.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna il resistente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
Codice Civile > Articolo 2702 - Efficacia della scrittura privata | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 88 - Dovere di lealta' e di probita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 167 - Comparsa di risposta | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 416 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile