LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25911/2013 proposto da:
MEDITERRANEA SUB S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri n. 2, presso lo studio dell’Avv. Diego Grimaldi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Davide Raffa ed Egle Potenza giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTORITA’ PORTUALE DI *****, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’Avv. Elio Ludini, rappresentata e difesa dall’Avv. Vanessa Fallica giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3744/2012 del TRIBUNALE DI PALERMO, depositata il 12 settembre 2012;
viste le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.
CONSIDERATO CHE 1. il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione dell’Autorità portuale di ***** avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Mediterranea Sub s.c.a.r.l. per la somma di Euro 14.220,00, oltre interessi, quale pagamento per l’effettuazione di lavori di disinquinamento delle acque antistanti il porto di *****;
2. riteneva il Tribunale che, a fronte del difetto di legittimazione passiva eccepito dall’Autorità portuale – secondo la quale i lavori erano stati effettuati da Mediterranea Sub su richiesta della Capitaneria di porto ed i relativi costi dovevano pertanto gravare sul Ministero dell’Ambiente -, la società opposta non aveva provato di aver ricevuto, da soggetto dotato di poteri rappresentativi per conto dell’Autorità portuale, l’incarico di procedere ai lavori oggetto dell’ingiunzione di pagamento, nè erano idonee le prove richieste al fine di dimostrare la stipula di un contratto per il corrispettivo richiesto con un soggetto legittimato a manifestare in modo vincolante la volontà dell’Autorità suddetta, sicchè, in difetto di prova di un valido rapporto contrattuale come prospettato in sede monitoria, l’opposizione era fondata;
3. interposto gravame dalla società, la Corte di appello di Palermo dichiarava l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c.;
4. avverso la sentenza del Tribunale Mediterranea Sub propone ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. affidato a quattro motivi, cui replica l’Autorità portuale di Palermo con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE 5.1. con il primo motivo di ricorso Mediterranea Sub deduce “Error in iudicando per travisamento del concetto di legittimazione passiva. Violazione dell’art. 100 c.p.c.”: a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall’Autorità portuale (sul presupposto che gli interventi di disinquinamento non rientrerebbero nelle sue competenze istituzionali, bensì in quelle del Ministero dell’Ambiente, che le esercita per il tramite della Capitaneria di porto), il Tribunale avrebbe statuito su un’inesistente eccezione di carenza di rappresentanza, confondendo il concetto di legittimazione passiva con quello di rappresentanza;
5.2. con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.: stante l’errore di cui al primo mezzo, il Tribunale avrebbe ritenuto contestata una circostanza che tale non era, ossia la contrattazione da parte di Mediterranea Sub con soggetto sfornito di poteri rappresentativi per conto dell’Autorità portale, la quale invece mai aveva sollevato tale eccezione, così erroneamente ritenendo che la società non avesse provato l’incarico ricevuto dall’Autorità portula e pronunciando ultra petita;
5.3. con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.: erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto non assolto da parte di Mediterranea Sub l’onere probatorio derivante dall’eccezione di carenza di rappresentanza, come detto mai formulata, e comunque la ricorrente avrebbe fornito prova documentale che “la richiesta di intervento della Mediterranea Sub s.c. a r.l. (era) stata avanzata da un Ente pubblico, qual è l’Autorità Portuale di *****, alla Capitaneria di Porto di *****, altro Ente pubblico, con indiscusse competenze riguardo ai fatti di causa” (p. 29 del ricorso);
5.4. con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 187 c.p.c.: alla luce delle precedenti censure, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’irrilevanza delle prove richieste;
6. i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto evidentemente connessi, sono infondati;
6.1. posta la regola generale della legittimazione ad agire – il cui fondamento si rinviene, propriamente, nell’art. 81 c.p.c.e secondo la quale si possono far valere in giudizio soltanto i diritti affermati come propri e la cui titolarità passiva è affermata in capo al soggetto contro il quale si propone la domanda – la questione controversa attiene al (diverso: Sez. 3, 10 luglio 2014, n. 15759) profilo della sussistenza o meno della titolarità, sul lato passivo, in capo all’Autorità portuale di ***** di un (valido) rapporto negoziale riferibile alle operazioni di disinquinamento effettuate da Mediterranea Sub nelle acque del porto di *****;
6.2. a tal riguardo, deve richiamarsi il principio fissato da Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
6.3. sin dal giudizio di primo grado Mediterranea Sub ha affermato che i lavori erano stati effettuati su richiesta della Capitaneria di porto (p. 2 della sentenza impugnata); tale circostanza viene sostanzialmente confermata anche nella presente sede (“In data 2 settembre 2006, l’odierna ricorrente, all’epoca titolare di concessione demaniale marittima (…), per il servizio antinquinamento nel Porto di *****, veniva contattata da personale della Capitaneria di Porto di *****, che, rappresentando l’esistenza di un inquinamento da idrocarburi presso il molo *****, richiedeva l’intervento dei mezzi e del personale dell’esponente, per contrastare il suddetto fenomeno inquinante”: p. 2 del ricorso, nonchè p. 29 nel passo riportato retro sub 5.3), ove si aggiunge che, effettuati i lavori, la Capitaneria di porto avrebbe indicato alla società l’Autorità portuale come soggetto tenuto al pagamento (p. 3 del ricorso);
6.4. parte ricorrente richiama poi la L. 31 dicembre 1982, n. 979, art. 11 recante “Disposizioni per la difesa del mare”; peraltro, a tenore di tale disposizione, rientra nelle attribuzioni dell’autorità marittima (Capitaneria di porto: art. 23 Legge cit.), nella cui area di competenza si verifichi l’inquinamento o la minaccia di inquinamento, la predisposizione delle misure necessarie in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all’ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi; stante tale assetto di competenze, è appena il caso di evidenziare l’irrilevanza dell’asserita indicazione, da parte della Capitaneria di porto, dell’Autorità portuale quale soggetto tenuto al pagamento;
6.5. ne consegue pertanto che l’Autorità portuale ha svolto difese affatto coerenti con l’eccepito difetto di legittimazione passiva (recte, difetto di titolarità nel lato passivo del rapporto), laddove Mediterranea Sub confonde “legittimazione passiva” (e, per quanto osservato sub 6.1, titolarità della posizione soggettiva passiva) e “rappresentanza” contrattuale, venendo invece in evidenza, nella motivazione sviluppata dal Tribunale, la normale riferibilità di un rapporto negoziale ad un ente pubblico per il tramite degli organi dello stesso a tanto abilitati, questione in relazione alla quale l’attore è onerato della prova della titolarità del rapporto dal lato passivo, secondo gli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., qualora, come nella specie, il convenuto la contesti (Sez. 3, n. 15759/2014 cit.);
6.6. a tale ultimo riguardo – come esattamente osservato dall’Ufficio della Procura Generale – parte ricorrente non ha mai chiarito di aver posto in essere un contratto con l’Autorità portuale nelle debite forme di legge, nè se i lavori in questione costituissero valida esplicazione della menzionata “concessione demaniale marittima” per il servizio antinquinamento nel porto di ***** di cui Mediterranea Sub era all’epoca titolare;
6.7. il rilievo, ad onta delle argomentazioni svolte in memoria dalla ricorrente, è non solo pertinente rispetto alla concreta questione controversa, ma necessitato – anche a voler tenere conto della disciplina di cui alla L. n. 979 del 1982, art. 13 per gli interventi urgenti antinquinamento – alla luce del peculiare regime dei rapporti negoziali con una parte pubblica, richiedenti specifici oneri formali, a pena di nullità, non surrogabili da fatti concludenti o per implicito (tra le tante, Sez. 3, 9 maggio 2017, n. 11231 e Sez. 3, 11 novembre 2015, n. 22994; si v. anche, per il connesso tema della responsabilità diretta del funzionario pubblico, Sez. 1, 4 gennaio 2017, n. 80).
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con spese a carico della ricorrente secondo soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
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