Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5244 del 25/02/2021
Non essendo consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), il datore di lavoro non ha titolo diretto a formulare una domanda attinente al rapporto previdenziale intercorrente tra lavoratore ed Istituto previdenziale, rapporto diverso e distinto da quello contributivo intercorrente tra datore di lavoro ed istituto previdenziale.