Codice Procedura Civile > Articolo 81 - Sostituzione processuale

Codice Procedura Civile

Vigente al

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5244 del 25/02/2021

Non essendo consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), il datore di lavoro non ha titolo diretto a formulare una domanda attinente al rapporto previdenziale intercorrente tra lavoratore ed Istituto previdenziale, rapporto diverso e distinto da quello contributivo intercorrente tra datore di lavoro ed istituto previdenziale.

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