Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23814 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11259/2017 proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI LEGATORI 5, presso lo studio dell’avvocato CATERINA AURELIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO POMPAMEO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3041/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

D.P.R. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Calabria, n. 3041/4/2016, dep. il 16.11.2016, che su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef anno 2008 ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo validamente notificata la cartella di pagamento, ancorchè priva di relata di notifica, ed esaustiva la motivazione della cartella.

Si costituisce con controricorso Società Equitalia servizi di Riscossione s.p.a..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 comma 1 e violazione L. n. 212 del 2000, art. 7.

2. Il ricorso è infondato in relazione alla dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 16949/2014, n. 17248/2017).

Ciò in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima, costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. n. 4275 del 21/02/2018).

3. E’ inammissibile la censura nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per carenza di autosufficienza, poichè a fronte della motivazione della CTR che assume l’esaustività della motivazione della cartella “che fa riferimento ad una somma dovuta in relazione ad una mera liquidazione automatica”, il ricorrente deduce argomentazioni generiche, delle quali non richiama la proposizione nei gradi di merito.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 15 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i porto a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 15 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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