LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10280-2014 proposto da:
FLEXIDER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO PERONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO AUDISIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
N.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 129/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/02/2014, R.G.N. 668/2013.
RILEVATO
1. Che con sentenza n. 129/2014 la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, sul presupposto della illegittimità della procedura di CIGS attivata dalla società, ha condannato Flexider s.r.l al pagamento in favore di N.M. della somma di Euro 41.724,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, corrispondente alle differenze tra quanto dovuto per retribuzioni dirette, indirette e differite e quanto percepito a titolo di trattamento per CIGS;
1.1. che in particolare il giudice di appello, ha ritenuto che non erano stati individuati con precisione i lavoratori da sospendere attesa la insufficienza dei criteri che facevano riferimento alla “professionalità”, “fungibilità” “poliprofessionalità” indicati nel verbale di accordo 14.12.2006, costituente la comunicazione di apertura della CIGS, in assenza della indicazione dei parametri concreti ai quali ancorarli, tenuto conto che non risulta neppure rigorosamente predefinito l’ambito di applicazione della stessa, nè in relazione alle professionalità coinvolte (“… principalmente riferita all’attività produttiva auto”), nè al numero dei lavoratori coinvolti (“tale intervento riguarderà mediamente 105 lavoratori”); analogamente i criteri relativi alla rotazione non indicavano nè le ragioni della scelta nè i parametri di riferimento. La mancata o insufficiente indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere comportava di per sè la violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 con conseguente illegittimità della collocazione in CIGS, restando assorbita ogni altra questione;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Flexider s.r.l. sulla base di cinque motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e/o comma 8 e della L. 20 maggio 1075, n. 164, art. 5, anche in combinato disposto con la L. n. 223 del 1991 cit., art. 4, comma 5 e con la L. n. 223 del 1991 cit., art. 24, per avere ritenuto insufficiente il contenuto della comunicazioni ex L. n. 223 del 1991 cit., art. 1, comma 7, anche alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
1.1. che si censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto, focalizzando la propria attenzione sul contenuto letterale della comunicazione di apertura della CIGS, la insufficienza del contenuto delle comunicazioni ex L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, così omettendo di considerare la complessa vicenda nella quale era inserita la procedura di CIGS la quale aveva trovato la sua causa efficiente nel più ampio procedimento di messa in mobilità attivato dalla società; in questa prospettiva si sostiene che dai fatti dedotti e dai documenti prodotti i criteri indicati nei verbali di accordo erano idonei a identificare il personale interessato dalla CIGS;
2. che con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e/o comma 8 e della L. 20 maggio 1075, n. 164, art. 5, nonchè conseguente omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti;
2.1. che alla luce della propugnata lettura della disciplina di riferimento doveva ritenersi rispettato sia il cd. limite interno del potere datoriale di sospensione, misurato sulla coerenza, nella specie riscontrabile alla luce del complessivo contesto della vicenda di cui è causa, tra le scelte effettuate dalla Flexider e le finalità specifiche alle quali risultava preordinata la CIGS mentre, quanto al mancato rispetto del limite esterno, i relativi oneri allegatori e probatori, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 04/10/2011 n. 20267; Cass. 05/08/2005 n. 16537). ricadevano;
2.2. che tali oneri non erano stati assolti atteso che nessuno dei lavoratori indicati da controparte “a paragone” in realtà era allo stesso paragonabile, come allegato dalla società e risultante dalla espletata istruttoria;
3. che con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di nome di diritto con riferimento alla L. n. 223 del 1991 cit., art., 1 comma 7 e/o comma 8, alla L. n. 164 del 1975 cit., art. 5 e art. 1362 c.c.. Si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto che l’intervenuto accordo tra la società e il sindacato fosse idoneo a superare eventuali anomalie formali attinenti alle modalità di consultazione di cui alla L. n. 223 del 991 cit., art. 7 e alla L. n. 164 del 1975, art. 5, essendo comunque stata raggiunta la finalità dalle stesse perseguita. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza agli oneri di comunicazione previsti all’inizio della procedura di messa in CIGS;
4. che con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e/o 8 e della L. n. 164 del 1975, art. 5 per avere la sentenza impugnata ritenuto “carente” del requisito della specificità il contenuto delle comunicazioni di apertura della procedura di CIGS con riguardo alle modalità di applicazione del meccanismo della rotazione nonchè conseguente omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;
4.1. che in particolare si, evidenzia che dai verbali di accordo sindacale emergeva che il meccanismo della rotazione ed i relativi criteri applicativi erano stati frutto di negoziazione tra le rappresentanze sindacali e che in particolare idoneo parametro era costituito dal riferimento ai lavoratori monoreddito ecc.. Si censura il giudice di appello laddove aveva ritenuto di soprassedere ai fini del decidere, alla verifica in concreto della correttezza dell’applicazione dei criteri di rotazione individuati negli accordi sindacali;
5. che con il quinto motivo si deduce violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 416 e 167 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. e con l’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto non adeguatamente sostenuta la eccezione relativa al quantum debeatur;
5.1. che in particolare ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto solo genericamente contestato il quantum preteso dal N.;
6. che i primi quattro motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione sono infondati;
6.1. che secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. Sez. Un. 11/5/2000 n. 302, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (per tutte: Cass. 23/4/2004, n. 7720; Cass. 4/5/2009, n. 10236; Cass. 1/7/2009, n. 15393; Cass. 2/9/2011, n. 19235).
6.2. che, sul presupposto che la comunicazione ex L. n. 223 del 1991 cit., art. 1, comma 7 è stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa (così Cass. Sez. Un. n. 302/2000 cit., in motivazione) è stato puntualizzato che in tema di procedimento per la concessione della CIGS la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n. 7459 del 2012);
6.3. che tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009). Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione – come chiarito da Cass. 28 novembre 2008, n. 28464 cit. – le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all’inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l’indicata affermazione è sempre stata effettuata sull’esplicito presupposto secondo cui – diversamente da quanto si è verificato nella fattispecie in esame – detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (vedi, in tal senso: Cass. 2/8/2004 n. 14721; Cass. 5/5 2004 n. 8353; Cass. 21/8/2003, n. 12307; Cass. 29/5/2006, n. 12719; Cass. 28/10 2008, n. 25892; Cass. 21/12/ n. 25851);
6.4 che tale ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie avendo il giudice di merito espressamente accertato la genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere con riferimento al contenuto dei verbali di esame congiunto riferiti sia alla prima che alla seconda procedura di CIGS e del verbale di accordo e di esame congiunti relativi alla proroga di quest’ ultima (v. sentenza, pagg. 8 e sgg.);
6.5. che, la verifica della adeguatezza della comunicazione ex L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione, costituisce valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ove sia assistita, come nel caso di specie, da motivazione sufficiente e priva di vizi logici (ex plurimis Cass. 9/6/2015 n. 11957, in motivazione; Cass. 10/5/2010 n. 11254, in motivazione). Il giudice di appello con motivazione senz’altro congrua ha ritenuto la genericità ed inadeguatezza del alla “professionalità”, “fungibilità” “poliprofessionalità” in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la relativa verifica. Tale valutazione di genericità non è inficiata dalle deduzioni della odierna ricorrente secondo la quale, la quale il grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione, doveva essere verificato non, come avvenuto, in astratto, bensì in concreto, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, e, nello specifico sulla base esiti della espletata istruttoria. La tesi è priva di fondamento normativo ponendosi in insanabile contrasto con la garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, riconosciuta alla disciplina dettata dalla L. n. 223 del 1991 cit. in tema di CIGS, garanzia destinata ad operare su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro (Cass. 26/09/2011 n. 19618; Cass. 03/07/2009, n. 15694);
6.6. che la prospettazione del ricorrente circa la necessità di verifica della idoneità della comunicazione di apertura alla luce dello specifico contesto nel quale si inserivano le procedure di CIGS attivate in esito a sollecitazione delle organizzazioni sindacali nel corso di una procedura di mobilità avviata dal datore di lavoro, non è coerente con l’impianto della L. n. 223 del 1991 con la quale sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione – situazioni che, nonostante la loro diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano, da questo punto di vista – introducendosi un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda;
6.7. che in coerenza con la disciplina e le finalità della L. n. 223 del 1991 la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e della applicazione della rotazione e quanto ora osservato assorbe ogni rilievo formulato dalla società in punto di necessità di verifica “in concreto”, necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, così come di quelli relativi alle modalità della rotazione;
6.8. che il particolare contesto nel quale si sono svolte le procedure in controversia ed in particolare l’avvenuto avvio ad istanza delle organizzazioni sindacali al fine di superare le inevitabili ricadute occupazionali negative connesse alla chiusura del reparto Automotive e servizi connessi ed in tal modo ottenere il “congelamento” della procedura di mobilità, non configura alcuna ipotesi, normativamente ammessa, di deroga alla prescrizioni procedurali della cigs; tantomeno è consentito di valorizzare il consenso raggiunto tra le parti e la sottoscrizione dei Verbali da parte delle organizzazioni sindacali, per superare le carenze riscontate nella comunicazione valendo i principi già sopra richiamati in relazione all’esclusione della efficacia sanante degli accordi successivi in presenza di comunicazione assolutamente generica;
6.9. che alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere respinte le censure dell’odierna ricorrente incentrate sul mancato assolvimento da parte del lavoratore degli oneri di allegazione e prova relativi alla violazione dei criteri di correttezza e buona fede ed al carattere discriminatorio della condotta datoriale nella selezione dei lavoratori da sospendere e nell’applicazione della rotazione;
6.10. che, infatti, siffatti oneri insorgono solo nella ipotesi – non ricorrente nella fattispecie in esame – in cui si controverta della conformità della condotta datoriale, nella selezione dei lavoratori da sospendere e nell’applicazione delle modalità di rotazione, ai criteri comunque legittimi perchè rispondenti ai prescritti requisiti di specificità – concordati con le organizzazioni sindacali (Cass. 04/10/2011 n. 20267; Cass. 10/04/1999 n. 3558);
7. che il quinto motivo è fondato in quanto l’assunto di genericità della contestazione relativa al quantum oggetto di pretesa del lavoratore non trova riscontro nelle difese a riguardo articolate dalla Flexider secondo quanto risultante dai brani della memoria di costituzione di primo e secondo grado riprodotti in ricorso nelle parti di pertinenza e della documentazione allegata a supporto;
7.1. che da essi si evince che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di appello, vi è stata specifica contestazione non solo del numero di ore di sospensione per effetto della CIGS indicate dal N. in 4392, avendo la società datrice puntualizzato, mediante richiamo alla documentazione prodotta, che il numero di ore era pari a 412, ma della stessa modalità di ricostruzione delle differenze spettanti fondata sul rilievo che non era stato precisato il “percepito” a titolo di indennità per CIGS nel periodo dedotto; 7.2. che all’accoglimento del motivo segue la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di Torino in diversa composizione;
8. che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018
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