LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15873/2017 proposto da:
GRB AUTOCARROZZERIA S.R.L., P.I. *****, (già Multiservice Company S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI n. 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MILITELLO;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANT’ORSOLA n. 31, presso lo studio dell’avvocato SARA FORMCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA PELLEGRINO;
– controricorrente –
contro
GENERALI ITALIA S.P.A.
– intimata –
avverso la sentenza n. 6885/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 23/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione datato 9 settembre 2010 F.T. e la società Multiservice Company s.r.l, oggi GRB Autocarrozzeria evocavano in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Palermo, R.G. e la compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il *****. Aggiungevano che la Multiservice Company s.r.l. agiva nella qualità di cessionaria del diritto originariamente vantato da F.T., precisando che il giorno del sinistro L.M., alla guida della Ford Fiesta di proprietà della F. era stato urtato dall’autovettura Renault condotta da R.G.; aggiungevano che l’assicuratore Generali S.p.A. aveva rimesso in pagamento un assegno in favore di Multiservice Company s.r.l. dell’importo di Euro 1550, accettato in acconto del maggior danno. Si costituivano i convenuti e la compagnia chiedeva la dichiarazione di nullità del contratto di cessione e che, comunque, il sinistro si era verificato per responsabilità del conducente dell’auto o, in via subordinata, di entrambi ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, R.G. contestava sia la dinamica che la quantificazione del danno;
il Giudice di Pace di Palermo con sentenza n. 4523 del 2011 dichiarava la nullità del contratto di cessione del credito;
avverso tale sentenza F.T. e la Multiservice Company s.r.l. proponevano appello. Si costituivano gli appellati e la causa veniva rimessa sul ruolo per l’espletamento dell’interrogatorio formale di R.G. e successivamente rinviata per la decisione. Con sentenza del 23 dicembre 2016 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione dichiarava la procedibilità delle domande, rigettandole nel merito, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale rilevava che gli attori non avevano agito nei confronti dei responsabili civili ai sensi dell’art. 2054 c.c. e della compagnia di assicurazione del veicolo danneggiante, ai sensi dell’art. 144 codice delle Assicurazioni, ma nei confronti della compagnia di assicurazione dello stesso veicolo danneggiato (Generali Assicurazioni S.p.A.), ai sensi dell’art. 149 citato codice, limitandosi a proporre una domanda di mero accertamento della responsabilità nei confronti del presunto responsabile, R.G. e ciò ai sensi dell’art. 2054 c.c.. Aggiungeva che la dinamica del sinistro non consentiva di individuare il responsabile esclusivo, dovendosi applicare la presunzione di colpa prevista all’art. 2054 c.c.. Ma con riferimento alla prova del danno il Tribunale rilevava che erano state depositate da parte attrice le fatture di riparazione, senz’altra documentazione in base alla quale verificare se gli interventi eseguiti corrispondessero effettivamente ai danni subiti. Pertanto sulla base di tali considerazioni la domanda doveva essere rigettata;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione GRB Autocarrozzeria srl (già Multiservice Company s.r.l.) sulla base di un motivo. Resiste con controricorso R.G..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente rileva che la decisione impugnata è viziata da insufficienza e contraddittorietà della motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla novella introdotta dalla D.L. 22 giugno 2012, n. 83, rilevando che l’esistenza dei danni e la loro ubicazione non erano stati contestati dai convenuti;
il motivo è inammissibile, poichè superato dall’impianto motivazionale della sentenza impugnata con la quale il Tribunale, con apprezzamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici, afferma che le prove offerte dalla parte appellante non hanno dimostrato “se gli interventi eseguiti corrispondessero effettivamente ai danni riportati”, specificando che il materiale probatorio non consente di ritenere provata tale circostanza, trattandosi di fatture di riparazione prive di ulteriore documentazione. Si rivelano, pertanto, inconferenti i richiami a tutte le norme evocate nei motivi di ricorso – avendo, nella specie, il Tribunale fatto corretto uso e condivisibile governo delle acquisizioni probatorie in atti. Per il resto le censure si pongono al di fuori del perimetro del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al caso in esame poichè la decisione impugnata è stata emessa nel 2016. Quanto alla deduzione della non contestazione ex art. 115 c.p.c., in ordine all’esistenza dei danni ed alla loro ubicazione, il profilo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo la ricorrente trascritto o allegato la comparsa di costituzione dei convenuti (assicuratore e conducente del veicolo) e neppure documentato di avere sottoposto tale questione al giudice di appello. In ogni caso la deduzione è irrilevante, poichè la motivazione non si fonda sull’inesistenza dei danni, ma sulla mancanza di prova che gli interventi eseguiti corrispondessero proprio ai danni subiti;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018