Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. [1]
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.17963 del 23/06/2021
Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.31142 del 21/10/2022
La norma sulla presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, va intesa nel senso che, nel caso di scontro tra veicoli, non è sufficiente che il giudice accerti la violazione, da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare precedenza, dovendo verificare anche il comportamento dell'altro, al fine di stabilire se questi si sia tenuto alle norme sulla circolazione stradale ed alle regole di comune prudenza, potendo darsi sia la presunzione di colpa concorrente (in caso di impossibilità di tale accertamento) sia l'affermazione di una colpa concorrente (in caso di accertamento contrario al conducente del veicolo favorito).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3398 del 03/02/2023
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.3128 del 09/02/2021
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15923 del 07/06/2024
In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella diversa ipotesi di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, invece, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31702 del 07/12/2018
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra un’autovettura ed una bicicletta.