In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra un’autovettura ed una bicicletta.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018
(Dott. DE STEFANO Franco – Presidente; Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere)
FATTI DI CAUSA
P.N. ha agito in giudizio nei confronti di V.D. e della Groupama Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data 19 marzo 2011.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Paternò.
Il Tribunale di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato i convenuti al pagamento della metà dei danni subiti dall’attore.
Ricorre il P., sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato in relazione al secondo motivo. E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 3, in relazione all’art. 2043 c.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 3”.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
E’ manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente sostiene che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. non si applicherebbe in caso di collisione tra un’autovettura ed una bicicletta (cfr., in proposito, per l’affermazione del contrario principio di diritto: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 05/05/2009, Rv. 607909 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12524 del 22/09/2000, Rv. 540349 – 01).
E’ inammissibile nella parte in cui il ricorrente sostiene che era stata fornita la prova che l’incidente si era verificato per un’errata manovra di sorpasso dell’autovettura del V., il quale aveva attinto lateralmente la propria bicicletta, violando il disposto dell’art. 148 C.d.S..
E’ sufficiente in proposito ribadire che, in tema di sinistri stradali, costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3503 del 23/02/2016, Rv. 638917 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012, Rv. 621316 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13085 del 05/06/2007, Rv. 597606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 18/04/2007, Rv. 597864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19301 del 08/09/2006, Rv. 592930 01; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 23/02/2006, Rv. 587395 01; Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, Rv. 583449 01; Sez. 3, Sentenza n. 19305 del 03/10/2005, Rv. 584424 01; Sez. 3, Sentenza n. 22985 del 07/12/2004, Rv. 580880 01; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004, Rv. 576167 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19188 del 15/12/2003, Rv. 568935 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18941 del 11/12/2003, Rv. 569296 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003, Rv. 565039 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4567 del 27/03/2003, Rv. 561838 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/01/2003, Rv. 560441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 11/11/2002, Rv. 558397 – 01).
La decisione impugnata, fondata sulla insindacabile valutazione delle prove acquisite (che, per la loro contraddittorietà, non hanno consentito ai giudici del merito di accertare l’esatta dinamica del sinistro, con la conseguente applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2), è sostenuta sul punto da motivazione adeguata, non apparente e priva di insanabili contraddizioni logiche, come tale non censurabile in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo si denunzia “contraddittorietà e violazione dell’art. 360, commi 4 e 5, in relazione al decisum ed alla liquidazione delle spese legali ex art. 91 c.p.c.”.
Il motivo è manifestamente fondato.
Il giudice di pace aveva rigettato integralmente la domanda del P. e lo aveva condannato al pagamento delle spese della consulenza tecnica di ufficio espletata, compensandole per il residuo.
Il tribunale, in grado di appello, ha riformato il merito della decisione di primo grado, accogliendo in parte la domanda del P., ma ha ritenuto di non poter modificare la decisione di primo grado in ordine alle spese, in mancanza di specifica impugnazione sul punto.
La suddetta decisione è errata.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell’intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) avrebbe imposto comunque al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell’esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01). Il motivo di ricorso in esame va quindi accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in proposito, è possibile decidere nel merito.
Considerato che la domanda dell’attore è stata solo parzialmente accolta, con affermazione della pari responsabilità delle parti nella determinazione del danno, appare equa la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio (ivi inclusa la presente fase di legittimità, risultando lo stesso ricorso solo parzialmente fondato).
3. E’ rigettato il primo motivo del ricorso. E’ accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, sono compensate le spese del giudizio di merito.
Sono altresì integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso e dell’esito finale della controversia.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, casa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018