Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.25331 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1871-2014 proposto da:

PETROLI 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TAFURO;

– ricorrente –

contro

TOREDIL DI D.G. & C SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, che lo rappresenta e difende;

C.A.M., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO POLCHI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3744/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERAFINI Simona, con delega orale TAFURO Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Mario PISELLI con delega depositata in udienza dell’Avvocato POLCHI Rodolfo e l’Avvocato TERENZIO Enrico Mario, difensore dei rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 13.12.1999 i signori M. e C.A.M. hanno convenuto in giudizio la Petroli 2000 s.r.l. dinanzi al tribunale di Roma, chiedendone la condanna al rilascio della zona di terreno sita in *****, in catasto foglio *****, particelle *****, oltre al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella restituzione.

1.1. Hanno assunto, a fondamento della loro pretesa, di essere proprietari del suddetto terreno avendolo acquistato entrò maggiore consistenza in data 30.07.1998 dalla società TO.RE.DIL. di D.G. & C. s.a.s., che a sua volta lo aveva acquistato in data 22.06.1994 dalla comunione ereditaria S.. Hanno precisato altresì che in data 18.03.1960 i comunisti avevano prestato assenso a che il loro congiunto Se.Sc.Sa. esercitasse sul medesimo terreno un impianto per la distribuzione automatica dei carburanti per la durata di 18 anni e che, alla scadenza del termine, il medesimo aveva continuato a detenere l’immobile a titolo di comodato gratuito, per cui l’occupazione della Petroli 2000 s.r.l. risultava illegittima ed abusiva.

1.2. Si è costituita in giudizio la Petroli 2000 s.r.l., eccependo e comunque domandando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul più ampio terreno, diverso per estensione e consistenza (cfr. p. 4 della comparsa di risposta) rispetto a quello cui era riferita la domanda attrice, oggetto dell’atto del 13.02.1970 con cui la ditta Se.Sc.Sa. aveva rinunciato ai diritti sull’impianto instaurato in favore della SAMP s.r.l. (poi incorporata nella Petroli 2000 s.r.l. nel 1995), deducendo che a partire da quella data si fosse instaurato il possesso esclusivo e indisturbato integrante i presupposti per l’usucapione.

1.3. Gli attori hanno chiamato in causa la TO.RE.DIL. s.a.s.. chiedendo la garanzia per evizione stante la formulata eccezione di usucapione. La società TO.RE.DIL. si è costituita nel giudizio precisando che gli attori erano a conoscenza dell’occupazione di più ampia zona di terreno de quo da parte della Petroli 2000, giusta dichiarazione integrativa all’atto di compravendita.

1.4. Il tribunale con sentenza del 10.7.2003 ha rigettato sia le domande degli attori, ritenendo fondata l’eccezione di usucapione dedotta, sia la riconvenzionale proposta dalla convenuta, in quanto il bene oggetto di quest’ultima non sarebbe coinciso con l’area di sedime dell’impianto per carburanti invece oggetto di possesso.

2. Avverso la predetta decisione i signori C. hanno proposto appello, censurando l’errore del tribunale nell’aver assunto come momento iniziale ai fini dell’usucapione l’atto di rinuncia alle autorizzazioni (13.02.1970), invece che la scadenza del contratto di locazione esistente tra la comunione S. ed il sig. Sc.Sa.Se. (luglio 1985), essendo la società SAMP s.r.l. subentrata nel contratto di locazione da questi ultimi stipulato. In tal senso sarebbero quindi idonei il successivo atto di compravendita con cui la comunione S. aveva alienato il terreno a TO.RE.DIL. il 22.06.1994 e il conseguente ulteriore passaggio di proprietà in favore degli odierni attori, non potendo al contrario affermarsi l’avvenuta usucapione dell’immobile da parte della convenuta.

2.1. La Petroli 2000 si è costituita nel giudizio di secondo grado, contestando quanto dedotto dalla controparte e in particolare osservando che, a partire dal 13.02.1970, il terreno era stato posseduto in modo esclusivo e indisturbato sino al 1999, essendo perciò ampiamente verificatisi i requisiti ai fini dell’usucapionè, della quale chiedeva, in via incidentale, l’accertamento. Si è costituita anche la TO.RE.DIL. che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

2.2. La corte d’appello di Roma, dopo l’espletamento di c.t.u. al fine di individuare l’appezzamento di terreno oggetto della domanda degli originari attori e di compararlo con l’area su cui si colloca l’impianto di distribuzione di carburanti gestito dall’originaria convenuta, ha accolto l’appello, condannando la Petroli 2000 s.r.l. alla restituzione del terreno e al pagamento di un indennizzo, ritenendo che la SAMP s.r.l. fosse subentrata, a seguito della rinuncia fatta dal signor S., nella stessa posizione giuridica del proprio dante causa e che perciò avesse continuato a detenere il bene, non potendo la scadenza del contratto di locazione mutare la detenzione in possesso utile ai fini dell’usucapione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Petroli 2000 s.r.l. sulla base di tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la TO.RE.DIL. di D.G. & C. s.a.s. in liquidazione e i signori C.. Tutte le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “errata valutazione delle risultanze istruttorie” e “vizio di motivazione”, nonchè violazione dell’art. 2700 c.c., degli artt. 132,115 e 116 c.p.c., dell’art. 1158 c.c., nonchè per più versi “insufficiente e contraddittoria motivazione”. La ricorrente denuncia quale errore del giudice di secondo grado quello di non aver preso in considerazione, ai fini della decisione, la diversa estensione del terreno oggetto dell’atto di assenso del 1960 rispetto a quella del terreno acquistato dai signori C. e occupato dall’impianto di erogazione di carburanti; l’atto di assenso era relativo a terreno di mq. 375 a fronte dei mq. 885 delle particelle acquistate dai signori C., ragione questa per cui avrebbe dovuto essere accolta la domanda di accertamento dell’usucapione della Petroli s.r.l., in quanto relativa a estensione non riconducibile alla locazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Al riguardo va preliminarmente notata – e tale notazione vale altresì per le analoghe censure contenute nei successivi motivi l’inammissibilità della doglianza fondata, da più punti di vista, sul vizio di motivazione. Invero, essendo stata la sentenza impugnata depositata successivamente all’11/9/2012, tale vizio è declinato nel presente procedimento ratione temporis secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. L’avvenuta limitazione al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici del controllo sulla motivazione non consente più mere critiche alla motivazione, in assenza di indicazione di effettivi “fatti storici” del tutto non esaminati, che la parte ricorrente non ha dedotto.

1.3. L’inammissibilità del motivo discende poi dal rilievo che la ricorrente – sotto la veste di deduzione di vizi della sentenza rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, e in particolare di violazione di norme di diritto – in effetti richiede a questa corte di legittimità un riesame di statuizioni di merito (sussistenza di un contratto di locazione tra la comunione e Se.Sc.Sa., oggetto di cessione alla Samp s.r.l. e in cui è subentrata la ricorrente) compiutamente svolte dalla corte territoriale (p. 3 e 4 della sentenza impugnata), riesame inammissibile -in sede di legittimità. In particolare, richiamando le risultanze di c.t.u. (p. 3 della sentenza), la corte territoriale ha preso posizione in ordine alla questione della non totale coincidenza delle superfici, accertando in fatto il sussistere di detenzione basata sull’originario contratto di locazione.

1.4. Resta conseguentemente esentata questa corte dallo svolgere ulteriori rilievi, pur essi tali da condurre all’inammissibilità del motivo, in ordine alla formulazione dello stesso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1571 e 1362 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente, in particolare, censura l’avere la corte d’appello qualificato il rapporto intercorso tra la comunione S. e il sig. Se.Sc.Sa. come rapporto locatizio, non rilevando come oggetto del contratto in questione fosse – secondo la ricorrente – invece il mero assenso dato all’installazione dell’impianto di distribuzione, essendo la decorrenza del canone collegata al funzionamento dell’impianto e non all’occupazione del fondo. Anche in relazione a ciò, dunque, avrebbe dovuto essere accolta la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione.

2.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta poi la violazione dell’art. 1141 c.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, posto che, esercitando la SAMP s.r.l. (poi incorporata nella Petroli 2000 s.r.l.) un potere di fatto sul terreno de quo, nella sua maggiore estensione, spettava agli attori dimostrare nel caso di specie l’esercizio della detenzione in luogo del possesso.

2.2. I motivi secondo e terzo, come sopra riepilogati, possono essere esaminati congiuntamente, essendo analoghe le ragioni che conducono alla dichiarazione di loro inammissibilità.

2.3. Preliminarmente richiamandosi quanto sopra rilevato in tema di deduzione di vizio di motivazione, per il resto deve osservarsi che anche in questo caso la ricorrente – sotto la veste di deduzione di vizi della sentenza rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1 – in effetti richiede a questa corte di legittimità un riesame di statuizioni di merito con cui la corte territoriale ha accertato che, a partire dal 1970, epoca dell’atto di rinuncia di Se.Sc.Sa. in favore della SAMP s.r.l., fino alla scadenza del contratto di locazione nel 1979, non potesse configurarsi una situazione di possesso valida ai fini dell’usucapione, in quanto la SAMP s.r.l. era semplicemente detentrice. Tale riesame, sollecitato dal punto di vista della qualificazione, della durata e del riparto dell’onere della prova circa il rapporto di fatto con la cosa, è inammissibile in sede di legittimità, non sussistendo – in particolare – alcuna delle dedotte violazioni di legge.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per la TO.RE.DIL. di D.G. & C. s.a.s. in liquidazione, da un lato, in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.500 per compensi e per M. e C.A.M., d’altro lato, in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.500 per compensi, per tutti oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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