Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25349 del 11/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11635-2017 proposto da:

D.G., I.E., D.L., D.F., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE IPPOCRATE n.92, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA GENOVESE, rappresentati e difesi dagli avvocati ENZO GIULIANO, e MARIANO GIULIANO;

– ricorrenti –

contro

D.A., D.S.A., D.S.M., D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA DI BENEDETTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1687/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. Nel 2006, A. e D.S.A., L. e D.S.M. convenivano in giudizio D.G., debitore degli attori, I.E., L., F. e D.A., per sentire dichiarare l’inefficacia nei loro confronti del contratto di donazione con cui D.G. aveva trasferito, al figlio A. dei terreni, ai figli L. e F. la nuda proprietà di un immobile, e ad I.E. il relativo usufrutto. Gli attori assumevano, peraltro, che il credito fosse stato accertato dal Tribunale di Gaeta con sentenza 187/2006.

Con sentenza 392/2007, il Tribunale di Gaeta accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti degli attori del suddetto atto di donazione.

2. G., L. e D.F., nonchè I.E. proponevano appello avverso la predetta pronuncia. Si costituiva D.A., che formulava appello incidentale, facendo propri i motivi dell’appello principale. Si costituivano S.A. e D.A., L. e D.S.M., chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza 1687 del 14 marzo 2017, la Corte territoriale di Roma rigettava entrambi gli appelli, ritenendo sussistenti, ai fini della dichiarazione di inefficacia della donazione dedotta in giudizio, l’esistenza di un valido rapporto di credito, la scientia damni e l’eventus damni. In particolare, la Corte riteneva non fondata la censura relativa all’esistenza del credito, in quanto lo stesso era stato riconosciuto giudiziariamente dal Tribunale di Latina, con sentenza 187/2006, senza che poi venisse smentito dalla Corte d’Appello di Roma, la quale si limitava a dichiarare il diritto degli appellati nei confronti di D.G. “alla devoluzione, a carico di quest’ultimo, all’attivo della società di fatto, nel corrispettivo di Lire 105.000.000,00, per la cessione dell’azienda dalla società di fatto alla società D& SAS (…).

3. L., G., F. e D.A. propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. S.A. e D.A., L. e D.S.M. resistono con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2901 e 2291 c.c. e ss. Il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l’asserito credito di controparte non fosse stato smentito dalla Corte d’Appello di Roma con sent. 532/2016, non potendo i controricorrenti vantare alcun diritto di credito nei confronti di D.G., ma solo nei confronti della società di fatto.

Il motivo è inammissibile sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 sia perchè i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza.

Difatti il giudice del merito ha affermato sia che non è stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza della Corte Territoriale, tra l’altro i ricorrenti neppure indicano nel ricorso dove e quando è stata depositata nel giudizio di merito (limitandosi ad un generico e non sufficiente allegata in atti cfr. ricorso pag. 5) sia che comunque tale pronuncia non avrebbe inciso in alcun modo ai fini della individuazione del rapporto di credito nei confronti degli appellanti. Ha ritenuto la corte territoriale che, sulla scorta delle risultanze processuali, la somma incamerata da D.G. a titolo di cessione della società di fatto, rappresenta un credito che, ai fini della ripartizione degli utili, doveva essere imputato ai singoli soci personalmente.

6.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 96 c.p.c. e art. 111 Cost. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, essendo stati gli appellanti condannati al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. sulla base di una presunta volontà di procrastinare nel tempo la definizione della causa.

Il motivo è inammissibile.

La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. n. 24158/2017). Nel caso di specie il giudice del merito con motivazione congrua, logica e scevra da vizi logico-giuridici ha ritenuto che il comportamento processuale degli attuali ricorrenti nel giudizio d’appello integrasse i requisiti della colpa grave e mala fede. E tale valutazione non sindacabile in sede di legittimità spetta al giudice del merito.

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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