Codice Civile > Articolo 2901 - Condizioni

Codice Civile

Vigente al

Il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o a termine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non e' soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.5415 del 26/02/2021

In tema di revocabilità dei contratti definitivi costituenti esecuzione di precedenti contratti preliminari, il giudice, al fine di valutare l'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 2901 c.c., deve riferirsi al momento di insorgenza della obbligazione di trasferimento della proprietà e, quindi, al perfezionamento del contratto preliminare.

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