Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25375 del 12/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10558-2016 proposto da:

R.G., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EZIO, 32, presso lo studio dell’avvocato DANIELA BERTES, rappresentati e difesi dagli avvocati MARIANNA PIRILLO, PIERO BENASSI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA già BANCA FIDEURAM SPA, in persona della Dott.ssa P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 37, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO EROLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/2/2016 la Corte d’Appello di Venezia, respinto quello in via incidentale spiegato dai sigg. M.S. e R.G., in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Banca Fideuram s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Padova 16/10/2006, ha rigettato la domanda dai primi nei confronti di quest’ultima proposta di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’asserita violazione da parte della sig. P.A., promotore finanziario della medesima, “dei doveri di diligenza e correttezza previsti dalla normativa codicistica e speciale, nella gestione del dossier azionario, per buona parte trasferito da altra banca e quindi variato, per effetto di successive operazioni di vendita e di acquisto di titoli, disposte con moduli sottoscritti dai correntisti “in bianco”, a richiesta della… P.A., che prometteva di poter così “… sfruttare al meglio e con maggiore celerità le variazioni positive dei mercati finanziari””.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito il M. e la R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso società Banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. (nuova denominazione di Banca Fideuram s.p.a.).

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 327 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunziano violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 e art. 1227 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia escluso la responsabilità della Banca laddove nel caso “si tratta dei fatti illeciti commessi da un promotore finanziario che operava, indiscutibilmente, in rapporto di occasionalità necessaria con Banca Fideuram s.p.a.”, e in difetto di prova da parte di quest’ultima di aver adottato le misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti del promotore finanziario.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione notificato il 16/04/2004", il “conto corrente n. *****”, il nuovo conto corrente “recante n. *****”, la “notizia della gestione dissennata dei risparmi perpetrata dalla promotrice”, la “comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/06/2004”, la sentenza del giudice di prime cure, l’interposto atto di appello, la loro “comparsa di costituzione e risposta” nel giudizio di gravame, l'”appello incidentale”, la “comunicazione all’Ordine di appartenenza del cambio di domicilio… avvenuta sin dal 05/04/3006 (all. 6)”, allo “scambio epistolare, su carta intestata, che dava atto dei nuovi recapiti (all. 3)”, i “limiti delle domande ed eccezioni della Banca”, agli “atti” e agli “scritti” della “Banca appellante”, le “pacifiche circostanze della sussistenza di un rapporto si stabile collaborazione tra la promotrice e la Banca e della sua protratta ed incontrastata notorietà quale promotrice di questa nel ristretto ambito territoriale coinvolto”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n.15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare, avuto in particolare riguardo al 2 motivo (con il quale i ricorrenti si dolgono che la corte di merito abbia applicato d’ufficio il principio del danno evitabile di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 laddove trattasi di eccezione in senso stretto), che (anche) ai fini della censura di ex art. 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. E, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3406), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 25/9/2017, n. 22333 e Cass., 13/2/2018, n. 3406).

Orbene, l’integrazione della lamentata violazione “dei doveri di diligenza e correttezza previsti dalla normativa codicistica e speciale, nella gestione del dossier azionario, per buona parte trasferito da altra banca e quindi variato, per effetto di successive operazioni di vendita e di acquisto di titoli, disposte con moduli sottoscritti dai correntisti “in bianco”, a richiesta della… P.A., che prometteva di poter così “… sfruttare al meglio e con maggiore celerità le variazioni positive dei mercati finanziari”” è stata dalla corte di merito ritenuta invero insussistente nella specie.

Tale giudice ha posto al riguardo in rilievo che “trattandosi di un rapporto contrattuale di deposito e amministrazione di titoli azionari continuato nel tempo, registrato su conti correnti di seguito intestati a entrambi gli appellanti, mancando contestazione del ricevimento regolare almeno degli estratti conto integrati che la Banca ha provato documentalmente di aver correttamente indirizzato, per buona parte, al giusto recapito dei correntisti, la condotta inadempiente (quanto agli obblighi informativi di legge) nonchè elusiva e ingannatoria (quanto alle informazioni sull’andamento dei titoli acquistati) di P.A. non assume efficienza causale nè la sua prova – anche ove fosse stata raggiunta – prevarrebbe sulla regolarità degli acquisti e delle rendicontazioni effettuati dalla Banca, che risultano rispettivamente comunque disposti con ordinativi sottoscritti e conoscibili con richiesta diretta agli uffici centrali della Banca”.

Ha altresì sottolineato che ” ammettendo di aver sottoscritto ordini di vendita/acquisto di titoli “in bianco”, gli appellati hanno peraltro confermato di aver rimesso alla incondizionata discrezionalità di P.A. la decisione inerente al momento e all’oggetto dell’acquisto, al dichiarato fine di “… sfruttare al meglio e con maggior celerità le variazioni positive dei mercati finanziari””.

Orbene, a parte quanto già più sopra rilevato in termini di difetto dei requisiti essenziali del ricorso, va posto debitamente in rilievo come a fronte del suindicato accertamento gli odierni ricorrenti si limitano invero a ribadire, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la tesi difensiva già prospettata al giudice di merito (“si tratta di fatti illeciti commessi da un promotore finanziario che operava, indiscutibilmente, in rapporto di occasionalità necessaria con Banca Fideuram s.p.a.”, “gli attori in primo grado avevano chiaramente allegato di aver conosciuto ed incontrato la promotrice presso gli uffici dei promotori finanziari di Banca Fideuram s.p.a. e di aver aperto in Banca Fideuram s.p.a. ben due conti correnti ove venivano regolate le operazioni di acquisto e vendita titoli”) e da questi non accolta.

Tesi oltretutto prospettante accertamenti di fatto invero notoriamente preclusi a questa Corte di legittimità.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dagli odierni ricorrenti, e in particolare la ratio decidendi secondo cui difettano nella specie in presupposti su cui si fonda la responsabilità della odierna resistente D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 31.

Ratio decidendi consistente nel ritenuto difetto dei presupposti dell'”apparenza del diritto e della c.d. occasionalità necessaria”, stante la ravvisata insussistenza nella specie della “buona fede incolpevole” degli investitori ricorrenti, in ragione dei “connotati anomali” della “loro condotta” (“Nel caso di specie, gli odierni appellati già avevano trasferito sul conto corrente acceso con Fideuram titoli azionari acquisiti nel corso di un precedente rapporto con altra Banca, hanno continuato ripetutamente nel tempo ad effettuare operazioni analoghe – che presuppongono un minimo grado di iniziativa e attenzione -, pur ricevendo o potendone comunque ricevere aggiornamenti attendibili direttamente dalla fonte… hanno mantenuto per anni il rapporto contrattuale con le riferite medesime modalità (inusitate, irragionevoli e irresponsabili anche secondo la loro prospettazione, peraltro non provata nè sorretta da un valido disconoscimento dei documenti che figurano sottoscritti) hanno richiesto alla Banca “… una dettagliata relazione sulle movimentazioni effettuate…” sul loro conto corrente solo nel maggio 2003, dopo che la Banca aveva cessato il rapporto agenziale con P.A. – 21-03-2003 – e già da luglio del 2002 aveva segnalato alla Consob la sua condotta e quando gli illeciti perpetrati da P.A. erano ormai di dominio pubblico”); nonchè nella mancanza del presupposto dell’occasionalità necessaria (“Anche in merito al presupposto della occasionalità necessaria… si rileva che gli attori non hanno neppure chiaramente dedotto ed allegato di aver intrattenuto rapporti con P.A. nei locali che pure Fideuram aveva allestito per sè, facendo piuttosto vaghi riferimenti anche alla sede dei promotori Fideuram, non necessariamente e comprovatamente coincidente”).

Ratio decidendi per altro verso indicata nel ravvisato difetto della dedotta mancata “adozione, da parte della Banca, delle misure idonee a prevenire le condotte devianti del promotore finanziario”, atteso “che, a fronte della non documentata evidenza, per la banca, delle irregolarità ascritte dai correntisti appellati ad P.A., solo M. e R. erano senz’altro a conoscenza della assunta sottoscrizione “in bianco” degli ordini di vendita/acquisto di titoli e avevano il diritto… di verificare – nel corso del rapporto duraturo e finanziariamente impegnativo – quali fossero la consistenza e l’andamento del proprio patrimonio azionario, anche ricorrendo agli interlocutori (diversi da P.A.) espressamente indicati dalla Banca negli sportelli della Fideuram in via ***** (cfr.: indicazioni contenute negli estratti conto integrati allegati agli atti)”.

Ratio decidendi da individuarsi altresì nella ravvisata integrazione nella specie dell’ipotesi di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, “atteso che – anche in mancanza di prova del fatto che il promotore finanziario avesse correttamente adempiuto agli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, lett. a) e b) e artt. 28, 29, e 36 del Reg. Consob n. 11522/1998 – il generale principio di causalità pur insito nella citata norma collega il danno lamentato al determinante concorso della consapevole scelta degli investitori di sottoscrivere ordinativi in bianco, rimettendosi – volontariamente, in mancanza di allegazione e prova di indotti vizi della volontà – alla discrezionalità del promotore finanziario e della loro colposa inerzia, consistita quantomeno nell’aver negligentemente omesso di segnalare il mancato invio della prescritta documentazione e di verificare direttamente presso la dipendenza della Banca quali fossero la consistenza e l’andamento del proprio patrimonio azionario, piuttosto che al difetto di informazione, peraltro non assistito neanche dalla indicazione di quali azioni (tra quelle acquisite tramite P.A.) avrebbero determinato le lamentate perdite, in quale misura e in quanto tempo”.

Non può infine sottacersi come i ricorrenti prospettino invero pure doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’erroneità della motivazione l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’attribuzione da parte del giudice del merito alle emergenze processuali di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella dal medesimo nel caso operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. (nuova denominazione di Banca Fideuram s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente Banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. (nuova denominazione di Banca Fideuram s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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