LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8177-2017 proposto da:
CARTIERA DEL LETE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, Dott. C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SERI SPA;
– intimata –
Nonchè da:
SERI SPA, in persona dell’A.U. Ing. C.V., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GRILLO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
CARTIERA DEL LETE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3379/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale proposto da Cartiera del Lete Srl, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da SE.RI. s.p.a..
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato il 18-12-2012 la Cartiera del Lete srl, in liquidazione, chiese al Tribunale di Napoli di condannare la SERI SpA al pagamento, in suo favore della somma di Euro 1.750.000,00, oltre interessi legali.
A sostegno della domanda espose:
che il 7-5-2010 aveva presentato ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, nella quale il piano proposto (di tipo liquidatorio) prevedeva che le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori dovessero essere reperite in massima parte attraverso l’incasso del corrispettivo della vendita dell’azienda; in data 11-3-2010 aveva infatti ricevuto dalla Omniafibre srl una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda al prezzo di Euro 1.850.000; a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla proposta, la SE.RI. SpA (società controllante la Omniafibre) aveva rilasciato una “garanzia corporate” (a prima richiesta assoluta e senza beneficio di escussione del debitore principale Omniafibre drl) sino all’importo di Euro 1.750.000,00; in particolare con la garanzia la SE.RI. si era obbligata “senza eccezione alcuna a pagare, a prima richiesta e senza beneficio di escussione del debitore principale, ogni e qualunque somma che la Omiafibre srl dovesse essere tenuta a corrispondere in esecuzione della proposta nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di… Cartiera del Lete SpA”; che, con decreto 10-2-2011, il Tribunale di Napoli aveva omologato il concordato preventivo.
che, in data 4-9-2012, l’Omniafibre aveva comunicato la revoca della proposta di acquisto;
che, in data 5-10-2012, stante l’inadempimento dell’Omniafibre, aveva quindi richiesto alla SE.RI., in virtù della detta garanzia, l’immediato pagamento della somma di Euro 1.750.000,00.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5-8-2013 l’adito Tribunale accolse il ricorso.
Con sentenza 9-6/22-9-2016 la Corte d’Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dalla SERI, in riforma dell’ordinanza del Tribunale, rigettò la domanda proposta dalla Cartiera del Lete; in particolare la Corte, precisato che la garanzia, pur prestata per la proposta del 10 marzo 2010, doveva ritenersi estesa anche a quella (migliorativa) dell’11, evidenziò che, come desumibile dalla garanzia e dallo stesso decreto di omologa, l”obbligazione cui si riferiva la garanzia (di cui ribadì il carattere “autonomo”) prestata dalla SERI era unicamente quella (di pagamento del prezzo) che derivava dall’acquisto ad opera di Omniafibre dell’azienda appartenente alla Cartiera del Lete, e non qualsiasi altra obbligazione, anche di natura extracontrattuale (quale doveva ritenersi quella derivante dalla violazione dell’obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative ex art. 1377 c.c., eventualmente configurabile nella fattispecie); siffatta obbligazione di pagamento del prezzo, tuttavia, nel caso di specie non era proprio sorta, in quanto nessun contratto di cessione di azienda si era perfezionato; non essendo avvenuta la conclusione del contratto, era venuto a mancare, di conseguenza, l’oggetto stesso della garanzia (il pagamento del corrispettivo del contratto di cessione d’azienda).
Avverso detta sentenza la Cartiera del Lete, in liquidazione, propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La SERI Spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato anche da successiva memoria.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – falsa applicazione dell’art. 1945 c.c., lamenta che la Corte, nonostante abbia affermato la natura “autonoma” della garanzia sottoscritta dalla SERI, abbia poi ritenuto che la garante fosse legittimata ad opporre al creditore circostanze relative al rapporto garantito (mancata stipula del contratto di cessione di azienda); in tal modo ha erroneamente applicato al “contratto autonomo di garanzia” l’art. 1945 c.c., norma in virtù della quale “il fideiussore può opporre creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale”.
Il motivo è infondato.
La censura non coglie la ratio della impugnata decisione, in base alla quale l’oggetto unico della garanzia era costituito dal mancato pagamento del prezzo di acquisto della cessione di azienda, mentre era estraneo alla garanzia stessa l’inadempimento connesso alla mancata conclusione della vendita dell’azienda; secondo la Corte, cioè, l’obbligo della società garante poteva ritenersi sorto solo in seguito alla conclusione del contratto di cessione di azienda; solo intervenuta detta cessione, infatti, la società garante, a prescindere da ogni eccezione relativa al detto contratto di cessione, poteva ritenersi comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato; la Corte, pertanto, non ha applicato ad un contratto autonomo di garanzia (quale quello in questione) l’art. 1945 c.c. relativo alla fideiussione, consentendo in tal modo al debitore di opporre eccezioni relativi al rapporto garantito, ma, ancor prima, ha ritenuto estraneo allo stesso oggetto del contratto di garanzia l’obbligo di conclusione del contratto di cessione.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamenta che la Corte, in violazione delle su indicate regole ermeneutiche (che impongono di indagare l’intento del soggetto che ha posto in essere l’atto e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre), abbia ritenuto che l’unico oggetto della garanzia fosse costituito dall’obbligo di pagamento del prezzo, e che la stessa non comprendesse anche l’obbligo assunto dalla Omiafibre di acquistare l’azienda.
Il motivo è inammissibile e/o comunque infondato.
La censura, invero, si risolve, sub specie di violazione di legge, in una inammissibile critica alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale.
Come infatti ripetutamente affermato da questa S.C., “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016); precisazione non chiaramente operata nel caso in esame.
In ogni modo si ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente, nel rispetto dei canoni ermeneutici di legge, ricostruito la volontà delle parti, facendo espresso riferimento sia al contenuto testuale della garanzia, concernente “le obbligazioni di pagamento… e l’adempimento di tutte le altre obbligazioni contrattuali”, e quindi presupponente la conclusione del contratto, sia alla reale intenzione delle parti, desumibile dallo stesso decreto di omologazione del concordato preventivo pronunciato dal Tribunale di Napoli il 10-3-2010, ove era stato ipotizzato che la garanzia prestata dalla SE.RI. SpA assicurasse “in caso di inadempimento, la immediata ed integrale corresponsione da parte del garante delle somme dovute alla società ricorrente a titolo di prezzo della cessione di azienda”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di SE.RI. SpA, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 13.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018
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Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
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