LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21486/2016 proposto da:
P.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PILO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.C., L’ASSICURATRICE MILANESE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 202/2016 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 202/2016, in riforma parziale della sentenza n. 431/2004 del Giudice di Pace di Sassari, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta da P.R. ed ha condannato l’Assicuratrice Milanese S.p.a. a corrispondere in favore del predetto la somma di Euro 2.616,18, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Era accaduto che il P. aveva convenuto in giudizio la Milanese Assicurazioni S.p.a. e S.C. per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro stradale occorsogli in data *****.
Il Giudice di Pace aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendola non provata.
Il P. aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di primo grado e l’impugnazione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Sassari, che, quale giudice di secondo grado, in punto di an, ha ritenuto provata l’esclusiva responsabilità dell’autovettura tamponante, condotta dal S., che aveva omesso di tenere la distanza di sicurezza; mentre, in punto di quantum debeatur, sulla base dell’espletata ctu medico legale, ha riconosciuto provato il danno alla persona, liquidando la somma sopra indicata.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, quale giudice di appello, propone ricorso il P., che, in vista dell’odierna adunanza il P. deposita memoria a sostegno del ricorso.
RITENUTO
che:
1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
In sintesi, il P. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il primo motivo, violazione degli artt. 112,115,167 c.p.c. e art. 2697 c.c., commi 1 e 2; con il terzo motivo, violazione degli artt. 1226,2056 e 2697 c.c.. Denuncia altresì, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il secondo motivo, violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., nn. 1 e 2.
Precisamente, il ricorrente lamenta che il Tribunale, quale giudice di appello, incorrendo nei vizi denunciati, abbia rigettato la domanda relativa al danno patrimoniale.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il Tribunale di Sassari, quale giudice di appello, dopo aver ritenuto provato in punto di an la domanda attorea, in punto di quantum, l’ha accolta con riferimento al danno non patrimoniale, ma l’ha respinta con riferimento al danno patrimoniale.
In particolare, ha respinto la domanda di risarcimento del danno subito dall’autovettura, in quanto: a) non risultavano provate le condizioni iniziali dell’auto, cioè lo stato della stessa primo del sinistro; b) non risultavano provate le parti dell’auto che erano state attinte nello scontro; c) mancava una consulenza tecnica in ordine al valore dei danni conseguiti.
Ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell’auto, in quanto non era stato provato il tempo occorso per la riparazione dell’auto.
2.2. Il ricorrente deduce che dalle risultanze dibattimentali (e in particolare dall’audizione della teste P.M., nonchè da quanto indicato nel modulo c.i.d.) era emerso – tenuto anche conto del fatto che i convenuti non si erano costituiti in entrambi i giudizi di merito e che il S. non era comparso, ancorchè ritualmente citato, a rendere l’interrogatorio formale che gli era stato deferito che la sua auto, a seguito del sinistro, aveva subito i danni riportati nella fattura (allegata al ricorso) e desumibili anche dalla documentazione fotografica (parimenti allegata), per un importo complessivo pari ad Euro 4.769,91.
Lamenta che il giudice di merito: a) si è limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza porsi il problema se essi, unitariamente considerati, fossero in grado di acquisire detto valore; b) nonostante gli elementi da lui forniti (fattura, fotografie, deposizione testimoniale, cid e mancata risposta all’interrogatorio), non ha provveduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale; c) ha respinto la sua richiesta di rimborso della somma di Euro 8.250, sostenuta per il noleggio di un’autovettura durante le quasi 3 settimane di fermo tecnico della propria; d) gli ha sostanzialmente imputato di non aver sollecitato la nomina di ctu, dimenticando che era sua facoltà disporre d’ufficio una consulenza tecnica (che peraltro lui aveva comunque chiesto in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito di primo grado).
2.3. Senonchè, tanto deducendo, il ricorrente chiede sostanzialmente a questa Corte una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, dimenticando che detta nuova valutazione non è ammissibile in sede di legittimità ogniqualvolta, come per l’appunto nel caso di specie, la valutazione e l’accertamento effettuati dalla Corte territoriale non presentino vizi logici e giuridici.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Non vi è luogo di provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018
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