LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8542/2017 R.G. proposto da:
P.G., rappresentato e difeso da sè medesimo, ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in Cecina, alla piazza della libertà, n. 18, presso il proprio studio legale;
– ricorrente –
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, Dott. R.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Lucia BORA Arianna PAOLETTI dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, presso lo studio legale dell’avv. MARCELLO CECCHETTI;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1719/10/2016 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA Sezione staccata di LIVORNO, depositata il 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. Luciotti Lucio.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2008, che Equitalia Centro s.p.a. notificava a P.G. sulla base della cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata, il predetto contribuente ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui replica la Regione Toscana ma non l’agente della riscossione, che rimane intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR della Toscana aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che il termine di prescrizione della pretesa impositiva incardinata in una cartella di pagamento fosse quinquennale;
sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana n. 31 del 2005, art. 19, comma 2, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986 e art. 2945 c.c., è fondato e va accolto;
– nella fattispecie è pacifico: che la pretesa impositiva riguarda la tassa automobilistica relativa all’anno 2008; che il termine prescrizionale della pretesa impositiva, che il D.L. 30 dicembre 1986, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, fissa al terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, non era decorso alla data del 23/05/2011, di notifica della cartella di pagamento (essendo, invece, irrilevante, in virtù del principio affermato da Cass. n. 315 del 2014, la data del 28/03/2011 in cui il ruolo era stato reso esecutivo); che la predetta cartella non è stata impugnata ed è quindi divenuta definitiva; che l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 11/11/2014, ovvero quando era decorso il nuovo termine triennale di prescrizione della tassa de qua, ex art. 2945 c.c., comma 1;
– ciò posto, deve ricordarsi che “le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che “il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo) o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. n. 20425 del 2017; cont. Cass. n. 9906 del 2018);
– la sentenza impugnata non si e attenuta ai suddetti principi erroneamente affermando, peraltro senza alcuna ragionevole spiegazione, che il credito regionale per la tassa automobilistica dovuta dal contribuente, una volta notificata e non impugnata la relativa cartella di pagamento, fosse soggetto alla prescrizione quinquennale;
– è fondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, stante l’omessa pronuncia della CTR sul morivo di appelli) relativo alla legittimazione passiva della Regione Toscana, che, comunque, deve ritenersi sussistente in ragione della contestata prescrizione del credito fiscale;
– conclusivamente, accolti i motivi di ricorso e la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va cassata senza rinvio anche in relazione al secondo motivo (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 21968 del 98/10/2015, Rv. 637019, secondo cui “Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”), la causa, quindi, deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;
– la controricorrente e l’intimato agente della riscossione vanno condannati al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo mentre l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza sopra richiamata, giustifica la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; condanna l’intimata e la controricorrente, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese processuali dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018
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