LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20716-2017 proposto da:
INOX MARKET SERVICE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CATTIVERA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SILIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE LUCIANO PORTINARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 18 luglio 2011 Silia S.p.A, in amministrazione straordinaria, evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Casale Monferrato, la Inox Market Service s.r.l. esponendo che con decreto del 4 maggio 2005 era stata ammessa dal Tribunale all’amministrazione controllata e con successiva sentenza del 22 maggio 2006 era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società e successivamente ammessa all’amministrazione straordinaria, in data 5 giugno 2006. Con D.M. 31 luglio 2006 era stato approvato il programma di cessione dei complessi aziendali. Aggiungeva di aver avuto rapporti commerciali con Inox Market Service s.r.l. e di avere pagato solo parte delle prestazioni, per cui in data ***** le parti avevano stipulato un accordo in base al quale Silia S.p.A. riconosceva tale debito, aggiungendo di avere effettuato pagamenti parziali in favore di Inox Market Service s.r.l. a cavallo del piano di rateizzazione e, pertanto, nel periodo sospetto. Ciò premesso la procedura di amministrazione straordinaria di Silia S.p.A. chiedeva dichiararsi l’inefficacia di tali pagamenti, ai sensi dell’art. 67 L.Fall. con condanna di Inox Market Service s.r.l. alla restituzione delle somme. Si costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto della domanda;
il Tribunale di Vercelli con sentenza del 14 gennaio 2015 rigettava la domanda per insussistenza della prova della scientia decotionis in capo alla convenuta;
avverso tale sentenza proponeva appello Silia S.p.A, in amministrazione straordinaria e si costituiva in Inox Market Service s.r.l. chiedendo il rigetto della impugnazione;
la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 7 febbraio 2017 riteneva fondato l’appello poichè il Tribunale aveva ritenuto sussistente la valenza indiziaria degli indici interni, costituiti dalla conclusione del piano di rientro, oltre che di quelli esterni, rappresentati dalle risultanze dei bilanci del gruppo Iar Siltal, dall’esistenza di plurime azioni monitorie ed esecutive e dalle notizie di stampa, ma ne aveva escluso la rilevanza perchè sconfessate dalle dichiarazioni dei testi escussi. La Corte territoriale, sulla base di una diversa e complessiva valutazione di tutti gli elementi indiziari, ha invece ritenuto sussistente la consapevolezza, nell’operatore economico Inox Market Service s.r.l, della situazione di difficoltà non transitoria di Silia S.p.A.. Sulla base di tali elementi ha ritenuto insufficienti le considerazioni di senso opposto risultanti dalla prova testimoniale. Conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli dichiarava inefficaci, nei confronti di Silia S.p.A., in amministrazione straordinaria, i pagamenti effettuati a Inox Market Service s.r.l. per l’importo di Euro 162.920,92 con obbligo di quest’ultima alla restituzione delle somme in favore della procedura di amministrazione straordinaria e condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Inox Market Service s.p.a. (già Inox Market Service s.r.l.) affidandosi a due motivi, che illustra con memoria. Resiste con controricorso Silia S.p.A., in amministrazione straordinaria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la società lamenta la violazione l’art. 2727 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza del requisito della scientia decotionis sulla base di una doppia presunzione. Il giudice di appello aveva valorizzato una serie di elementi, quali indici interni. La circostanza che Silia S.p.A. avrebbe accumulato nei confronti di Inox Market Service s.r.l. un debito di oltre Euro 140.000 in sei mesi, presupponeva che il rapporto commerciale fosse sorto nel settembre del 2004. Ma era onere di Silia S.p.A. dimostrare la data d’inizio dei rapporti commerciali e ciò non poteva trarsi dalle affermazioni contenute nella comparsa conclusionale redatta dal difensore di Inox Market Service s.r.l. La seconda presunzione era quella secondo cui l’importo in oggetto costituiva il corrispettivo di tutte le forniture, mentre, al contrario Silia S.p.A. aveva onorato le proprie obbligazioni e la somma di Euro 140.000 costituivano solo il mancato pagamento dell’ultima commessa. Ma anche tale motivazione apparirebbe viziata perchè la Corte torinese aveva desunto che Inox Market Service s.r.l. fosse a conoscenza di non essere l’unico creditore di Silia S.p.A. sulla base delle dichiarazioni testimoniali del teste L.. Ma dall’esame di tale deposizione non emergeva tale deduzione. Pertanto, ricorreva l’ipotesi di violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte deciso in violazione del divieto di praesumptio de praesumptio;
con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 2607 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione del citato art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale sottovalutato la prova contraria sulla conoscenza dello stato di decozione. In particolare gli elementi presuntivi risultavano contraddetti dalle dichiarazioni testimoniali che il Tribunale, al contrario, aveva rettamente interpretato;
il primo motivo è inammissibile consistendo in una censura sulla valutazione del materiale probatorio e risolvendosi in rilievi, parziali, riferiti ad alcuni indici considerati dalla Corte territoriale, senza censurare la non contestazione maturata in ordine al periodo di inizio dei lavori; altri rilievi difettano di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo all’esistenza di pagamenti parziali (peraltro non decisivi) delle forniture e consistono in una inammissibile ricostruzione alternativa del significato della prova testimoniale (Cass. 13054-2014), senza contrastare gli ulteriori numerosi indici valutati dalla Corte d’Appello;
in particolare, l’individuazione della data di inizio delle relazioni commerciali tra le parti si fondava sulla circostanza, non contestata, neppure con il ricorso per cassazione, secondo cui le prime forniture di Inox Market Service s.r.l. risalivano al mese di settembre dell’anno 2004 e ciò in applicazione dell’art. 115 c.p.c. che prevede che il fatto specificamente non contestato debba essere espunto dal novero di quelli bisognosi di prova. Riguardo alla seconda argomentazione secondo cui Silia S.p.A. avrebbe effettuato, nel periodo in oggetto (*****), altri pagamenti nei confronti di Inox Market Service s.r.l, si tratta di una deduzione priva di autosufficienza. In ogni caso, la circostanza non appare rilevante poichè l’argomentazione della Corte si fonda su un elevato numero di indici sintomatici, adeguatamente evidenziati in sentenza. Nello stesso modo non può essere valutata in questa sede la circostanza dell’insussistenza della conoscenza da parte della ricorrente di non essere l’unico creditore che trattava per accordare un pagamento dilazionato in favore di Silia S.p.A.. Infatti, la censura si traduce in una contestazione in ordine alla valutazione del contenuto delle prove testimoniali, la quale è rimessa esclusivamente al giudice di merito e che risulta inserita in una motivazione assolutamente ragionevole sotto il profilo logico-deduttivo;
quanto al secondo motivo, la fattispecie esula dall’ipotesi di travisamento della prova, trattandosi di interpretazione delle dichiarazioni testimoniali inserite in un più ampio contesto probatorio, ragionevolmente ricostruito dal giudice di appello. Sotto tale profilo vanno ribadite le considerazioni già espresse con riferimento al motivo precedente;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018
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