LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8944/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SOMMACAMPAGNA, 9, presso lo studio dell’avvocato CARRACINO ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE DE LEO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4555/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/01/2014 R.G.N. 2072/2012.
RILEVATO
che:
l’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 4555/2013, con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame interposto nei riguardi della sentenza del Tribunale di Lecce, depositata in data 11.4.2012, che aveva accolto la domanda di riliquidazione della pensione avanzata da A.M., mediante computo di contributi figurativi;
l’inammissibilità era stata riconnessa al fatto che l’appello risultava introdotto allorquando era già trascorso il termine c.d. breve di impugnazione rispetto alla data di notificazione della sentenza di primo grado;
A.M. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 170,285 e 326 c.p.c., per essersi dichiarata la tardività del gravame muovendo dalla notifica effettuata in data 18.5.2012 presso l’I.N.P.S. di Lecce in persona del Direttore pro tempore e non presso il procuratore costituito;
il motivo è fondato, in quanto è costante l’orientamento per cui “la notifica della sentenza d’appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.” (Cass. 29 marzo 2010, n. 7527; analogamente Cass. 4 maggio 1999, n. 4443, entrambe in casi di notifica diretta all’I.N.P.S. e non presso il procuratore per esso costituito);
poichè la notifica della sentenza sui cui fa leva la pronuncia qui impugnata è stata effettuata appunto direttamente all’ente e non presso il procuratore già per lo stesso costituito in giudizio, essa era effettivamente inidonea a far decorrere il termine breve (trenta giorni) di impugnazione, sicchè l’appello depositato il 27.6.2012 non era tardivo;
si impone quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinchè la stessa giudichi sull’appello dell’ente, ingiustificatamente dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018