Codice Procedura Civile > Articolo 170 - Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Codice Procedura Civile

Vigente al

Dope la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 [1]


[1] La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27183 del 15/09/2022

A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "ReGindE", in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito con L. 114/2014. Le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

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