LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12480-2016 proposto da:
ENI S.P.A., p.i. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio degli Avvocati CRISTIANO ANNUNZIATA, MANLIO ABATI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO UGO BARTOLOMEI 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FLAMMIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1607/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 5062/2015.
RILEVATO
Che la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1607/2016 aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza con la quale il tribunale locale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da Eni spa a Z.C., reintegrando quest’ultimo nel suo posto di lavoro con condanna a risarcirgli il danno conseguente;
che la corte territoriale aveva ritenuto non sufficientemente provati i fatti addebitati, consistenti nella illegittima richiesta da parte dello Z., quale addetto alle operazioni di controllo sicurezza, carico e scarico autobotti (“operatore addetto al campo”), di somme di denaro agli autisti interessati al carico, al fine di agevolare ed accelerare le operazioni di carico e scarico, assegnando loro corsie preferenziali;
che in particolare aveva valutato le dichiarazioni rese da C.A., non decisive ai fini della prova della contestazione, in quanto lo stesso, escusso come teste, aveva chiarito di aver riferito le lamentele degli autisti, non avendo ricevuto personalmente tali richieste di denaro;
che, peraltro, gli altri testi escussi non avevano confermato i fatti contestati e la documentazione allegata non aveva evidenziato particolari patologie nel numero dei cambi di corsia effettuati, non potendo comunque affermarsi il nesso causale tra cambi di corsia e pagamento di somme di denaro;
che avverso detta decisione la società ricorrente aveva proposto ricorso affidandolo a cinque motivi ed a memoria successiva, cui resisteva lo Z. con controricorso.
CONSIDERATO
1) – che con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla procedura aziendale prevista per il carico/scarico autobotti, nonchè ai file relativi alle presenze dello Z. ed ai report sui cambi corsia, ai certificati di taratura, alla nota di sintesi aziendale dei dati relativi ai documenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 (ex art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione;
– che in relazione ai profili denunciati, in sostanza parte ricorrente si duole della mancata considerazione della copiosa documentazione allegata attestante, a suo giudizio, la sistematica violazione da parte dello Z., delle inderogabili disposizioni aziendali, nonchè conseguente mancata motivazione della sentenza su tali circostanze;
– che il motivo presente più profili di inammissibilità. Val la pena preliminarmente osservare che questa corte ha chiarito che ” il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonchè la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d’impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidandone alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, come se nel giudizio di legittimità fosse possibile la ripetizione del giudizio di fatto” (Cass. n. 1716/2012).
Il vizio denunciato, peraltro, non è sussumibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo, le regolamentazioni interne alla azienda valore normativo, sicchè, in sede di legittimità, sono denunciabili – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 27456/2017). Alcun richiamo a tali criteri risulta effettuato e peraltro neppure esemplificato con la esatta indicazione della violazione e del criterio individuato.
A riguardo questa Corte ha già chiarito che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 28319/2017).
Lo stesso motivo, con riguardo alla censurata motivazione, risulta altresì inammissibile in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di ” motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di ” motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (in tal senso da ultimo Cass. n. 23940/2017).
Deve infine soggiungersi che ulteriore profilo di inammissibilità è dato anche dalla sostanziale richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori, non ammissibile in questa sede.
2)- che il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè degli artt. 1175,1375,2104 e 2119 c.c., art. 55 ccnl energia e petrolio, dell’art. 414 c.p.c., punti 4 e 5 e art. 112 c.p.c., per aver, la Corte, considerato che la percezione di somme di denaro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, costituisce violazione dei doveri di osservanza, diligenza, correttezza e buonafede.
Con tale motivo parte ricorrente si duole della valutazione del giudice del gravame sulla specifica circostanza relativa al pagamento di somme di denaro allo Z., rilevandone la erroneità.
Il motivo risulta “fuori bersaglio” in quanto la Corte territoriale non ha espresso un giudizio sulla circostanza dedotta (pagamento denaro) escludendone o sottovalutandone la gravità, ma ha invece ritenuto che la circostanza non fosse provata sufficientemente, con ciò non affrontando minimamente la valutazione di tale fatto.
Il motivo risulta quindi infondato;
3) che con il terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 2721 c.c., artt. 244 e 245 c.p.c., in relazione alle prove testimoniali nonchè violazione art. 111 Cost., comma 6 (ex art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione (ex art. 360 c.p.c., n. 5).
Il motivo censura e rileva la mancata considerazione in sentenza, della dichiarazione scritta del signor C..
La censura risulta in primo luogo infondata in quanto la sentenza, alle pagg. 7 e 8, richiama esattamente la dichiarazione scritta del C. e la sua dichiarazione in sede testimoniale, valutandone la non piena efficacia probatoria rispetto ai fatti contestati. Si tratta, ancora una volta, di una valutazione di merito, non suscettibile di censura in sede di legittimità, allo stesso modo in cui lo sono tutte le ulteriori testimonianze valutate dalla corte territoriale e censurate nel corpo del motivo in esame. Il motivo risulta quindi infondato;
4)- che con il quarto motivo è censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 244e 254 c.p.c., in relazione alle prove testimoniali nonchè violazione art. 111, comma 6 (ex art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente società lamenta la mancata ammissione e disposizione, da parte della corte d’appello, del confronto tra il teste C. e gli altri testi.
Deve rilevarsi che “qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. n. 23194/2017).
Il principio enunciato individua un preciso onere di allegazione specifica a carico del ricorrente che, nel caso in esame, non risulta adempiuto, non avendo in primo luogo indicato in ricorso dove e come richiesto il mezzo istruttorio, e neppure evidenziato la effettiva decisività dello stesso. Il motivo è inammissibile;
5)- che con il quinto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè degli artt. 1175,1375,2104,2105 e 2119 c.c., art. 55 culi energia e petrolio, nonchè il codice etico ENI (ex art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo.
Inammissibile risulta il motivo con riguardo alla violazione del codice etico, per quanto detto al punto 1). Anche in questo caso il codice etico è regolamentazione interna alla azienda e non ha valore normativo, sicchè, in sede di legittimità, sono denunciabili – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 27456/2017). Nessun richiamo a tali criteri risulta effettuato e peraltro neppure esemplificato con la esatta indicazione della violazione e del criterio individuato.
Altresì inammissibile la residua parte della censura inerente la errata valutazione della gravità degli addebiti, trattandosi, ancora una volta, di valutazioni di merito escluse dal giudizio di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018
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