LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO ARNALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCIA CARMINE;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 309/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 2 febbraio 2017, la Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio da Cass. n. 14808/2013, riformava la decisione di primo grado e, per l’effetto, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra D.M. e Poste Italiane s.p.a. e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, condannava la società a riammettere il servizio la lavoratrice nonchè al pagamento in suo favore dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, determinata in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio; che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede, doveva trovare applicazione lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per quanto concerneva le conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine e le spese di tutti i gradi di giudizio erano da compensare in considerazione delle “..oscillazioni giurisprudenziali nella subiecta materia (anche dimostrate dal lungo iter processuale nel caso in oggetto)…”;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la D. affidato a tre motivi cui resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione a falsa applicazione degli artt. 1223,1224,1226 e 1227 cod. civ. e L. n. 183 del 2010, art. 32 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, lasciando intendere, senza però alcuna motivazione, che l’indennità prevista da detta norma “copriva” l’intero periodo dalla scadenza del contratto alla pronuncia di declaratoria di nullità del termine laddove, invece, doveva riferirsi solo al lasso temporale intercorso tra la scadenza del termine e la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della CEDU nonchè dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1991 ed allegato alla Direttiva 1999/70 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto l’applicazione del disposto dell’art. 32, comma 5, da parte della Corte di appello era violativo tanto dell’art. 6, comma 1, della CEDU che della normativa comunitaria sui contratti a termine; con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte di merito disposto la compensazione delle spese in quanto le richiamate “oscillazioni giurisprudenziali” non integravano affatto “gravi ed eccezionali ragioni” ed erano anche inesistenti;
che i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Sono infondati nella parte in cui denunciano violazione di legge alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica: a) ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione e non sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio costituendo una specie di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione (Cass. n. 14461 del 10/07/2015; Cass. n. 151 del 09/01/2015Cass. n. 19295 del 12/09/2014 tra le numerose); è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti già acquisiti dal lavoratore poichè è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine sicchè non può ritenersi che l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso, realizzi una violazione dell’art. 6 CEDU, poichè il legislatore ha recepito, nel proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza del diritto a fronte di obbiettive ambiguità dell’originaria formulazione della norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU operata dalla Corte EDU come da sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti (adde alle decisioni già citate. Cass. n. 24129 del 12/11/2014; Cass. n. 6735 del 21/03/2014). Sono inammissibili nella parte in cui suppongono ancora esistente il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, trascurando la modifica dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, in base al comma 3 della medesima norma, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e dunque dall’11/9/2012 – che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti confinando il controllo della motivazione sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., Sez. un., n. 8053/14, per l’applicabilità al giudizio di rinvio: Cass. n. 10693 del 24/05/2016Cass. n. 26654 del 18/12/2014, tra le varie);
che del tutto infondato è il terzo motivo di ricorso in quanto: a) al presente giudizio, iniziato nel 2002, non si applica l’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (poi successivamente ulteriormente modificato dalla L. 10 novembre 2014, n. 132) che aveva previsto la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite solo in caso di reciproca soccombenza o per “gravi ed eccezionali ragioni”; b) effettivamente, essendo stato il termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra la D. e Poste Italiane ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, solo a partire dal 2010 la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata circa i requisiti richiesti per la legittimità della clausola apposta ai sensi del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303) sicchè la motivazione addotta a sostegno della disposta compensazione appare anche corretta;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018
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