LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
E.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 15, presso lo studio dell’avvocato VENTURI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
e contro:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, SCIPLINO ESTER ADA VITA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 208/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa GHINOY PAOLA.
RILEVATO
che:
1. E.C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado là dove aveva rigettato l’opposizione proposta avverso la comunicazione d’iscrizione ipotecaria notificata il 26 maggio 2014, avente ad oggetto contributi Inps già richiesti con cartella esattoriale notificata il 5.10.2004.
La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, argomentava che, una volta divenuta irrevocabile la cartella esattoriale che risultava essere stata ritualmente notificata, il credito in esso consacrato è soggetto al termine di prescrizione decennale, giusta il disposto dell’art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l’actio iudicati, e non già al termine di prescrizione quinquennale.
2. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Centro s.p.a.) non ha svolto attività difensiva, mentre l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso, che con unico motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonchè degli artt. 2953 e 2946 c.c. e sostiene che il termine di prescrizione dei contributi resta quinquennale anche dopo la notifica della cartella esattoriale, è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale sotto tale aspetto non risulta corretta e conforme a diritto.
3. Per tali motivi il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà decidere la causa applicando il principio di diritto sopra affermato e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018