LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6388/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
***** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
– FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A., *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *****, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 254/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/02/2012 R.G.N. 122/2010.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva dichiarato non dovuto dalla soc. Farmacie Riunite spa il contributo per disoccupazione fin dal 12/4/1996, epoca di costituzione della Farmacie riunite spa, stante il regime di stabilità di impiego garantito al personale, e non già dal 10/11/2003, epoca di emanazione del provvedimento del Ministero di riconoscimento della stabilità di impiego, come richiesto dall’Inps.
Ha osservato che per le aziende esercenti un servizio pubblico (come la ricorrente) la stabilità di impiego del personale era desumibile dalla contrattazione collettiva senza necessità che vi fosse un apposito provvedimento amministrativo e che nella specie lo stesso Ministero, peraltro, con formali provvedimenti, aveva riconosciuto la stabilità.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps denunciando violazione del R.D. n. 1827 del 1935, art. 40, del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, dell’art. 2697 c.c.. L’istituto censura l’affermazione della Corte secondo cui l’accertamento del requisito di stabilità non era di competenza esclusiva dell’ amministrazione. Osserva che la società era stata costituita come spa il 12/4/1996, a seguito di trasformazione della preesistente azienda speciale che godeva dell’esonero; che il 10/11/2003 la società aveva presentato domanda al Ministero per l’accertamento della stabilità ottenendo l’esonero e che, tuttavia, dalla costituzione della società nel 1996 e fino al provvedimento di esonero, il contributo per disoccupazione era dovuto tenuto conto che la soc. resistente era soggetto diverso, costituito in forma di società di capitali e dal 2000 con la partecipazione di privati, dall’azienda speciale con capitale pubblico che godeva dell’esonero.
Osserva, inoltre, che il requisito della stabilità era stato accertato con riferimento al periodo 2000/2002 e non anche in relazione al periodo precedente e successivo.
La soc. Farmacie Comunali Riunite spa si è costituita con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Ministero del lavoro ha depositato controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Le censure sono fondate.
La società afferma di essere esonerata dai contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS), in forza delle disposizioni di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. 40, n. 2 e al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36, in quanto rientrante tra le pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e aziende esercenti pubblici servizi, per le quali la stabilità del rapporto di lavoro con i propri dipendenti deriva direttamente dalle norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ovvero sia stato accertato con provvedimento del Ministero del lavoro. Osserva che essa è azienda esercente pubblici servizi e che il suo personale godeva e gode della garanzia della stabilità dell’impiego alla stregua della normativa contrattuale di settore che limita,ad ipotesi tassative e specificamente predeterminate, la risoluzione del rapporto di lavoro, con previsione idonea ad integrare il presupposto richiesto per l’esonero suddetto.
4. La soluzione seguita dalla Corte di appello va disattesa. Deve, infatti, essere confermata la giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente confermata e alla quale si intende dare continuità con la presente decisione, che – richiamata la normativa di riferimento, all’epoca costituita dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 e dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36 – ha affermato che dalla coordinata lettura di tali norme si evince che:
– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego;
– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi detta stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro,con decorrenza dalla data di tale domanda. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sè condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente (ex plurimis, n 7332/2017; Cass., 19761/2015; Cass. n. 18455/2014; Cass. 24524/2013; 20818/2013) 5. Alla luce di tali considerazioni deve essere riconosciuto l’esonero solo a decorrere dal 2003 e non già dalla costituzione della Farmacia Riunite spa avvenuta nel 1996.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda della soc Farmacie riunite.
7. Le spese dell’intero processo vanno compensate stante il consolidarsi della giurisprudenza successivamente all’inizio del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della soc. Farmacie Riunite; spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018