Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26505 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12584-2017 proposto da:

D.B.F., F.M.L., D.B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2538/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 21/11/2016, Cron.n. 10122/2016, RG.n. 6487/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

RILEVATO

che i signori D.B.F., F.M.L. e D.B.D., in proprio ed in qualità di eredi del sig. D.B.E., adivano la corte di appello di Perugia ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per l’equa riparazione da eccessiva durata di più cause di opposizione a cinque decreti ingiuntivi notificati dal predetto D.B.E. in danno di Assicurazioni Generali S.p.A.;

che la corte territoriale adita, con decreto n. 2538 del 2016, accertato lo status di eredi dei ricorrenti, rigettava la domanda di equa riparazione e dichiarava l’estinzione del procedimento per mancata riassunzione nel termine di legge di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c. del giudizio interrotto ai sensi dell’art. 301 c.p.c. a seguito del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato del difensore dei ricorrenti avv. Nicola Staniscia dal 18.7.2013;

che, al riguardo, nell’impugnato decreto si argomenta che la riassunzione era avvenuta con ricorso del 13.4.2016, mentre il termine di tre mesi decorreva dalla effettiva conoscenza della causa interruttiva, che nella fattispecie coincideva, secondo la corte distrettuale, con la data (30.9.2013) in cui i ricorrenti avevano conferito il mandato ad litem ad un nuovo difensore nell’ambito del giudizio presupposto (pendente davanti al tribunale di Roma con il numero 70252/09);

che i predetti signori D.B.F., F.M.L. e D.B.D. ricorrono per la cassazione del suddetto decreto della corte d’appello di Perugia sulla scorta di un unico motivo;

che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 22 marzo 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che con l’unico mezzo di ricorso, riferito alla violazione o falsa applicazione degli artt. 301, 302, 303, 305 e 324 c.p.c. ed all’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 i ricorrenti – dopo aver richiamato il principio secondo cui il termine per la riassunzione non decorre dalla data in cui si è verificato l’evento interruttivo, ma dal momento in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza legale di tale evento – deducono che nel giudizio presupposto, (pendente davanti al tribunale di Roma con il numero 70252/09) essi erano difesi dall’avv. avv.ssa Gina Tralicci e non dall’avv. Nicola Staniscia, cosicchè la nomina di un nuovo difensore in tale giudizio non consentiva alcuna presunzione di conoscenza, da parte loro, dell’evento interruttivo riguardante l’avvocato Staniscia;

che il ricorso è fondato;

che, al riguardo, il Collegio intende innanzitutto ribadire il principio, fissato da questa Corte nelle pronunce nn. 14691/99, 3782/15, 28759/17, che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione;

che, in linea di fatto, il ragionamento posto alla base dell’impugnata decisione, secondo cui la nomina di un nuovo avvocato nel giudizio presupposto costituiva circostanza idonea a far presumere che, al momento di tale nomina, gli odierni ricorrenti fossero informati della sospensione che aveva colpito l’avvocato Staniscia, appare viziato dall’omesso esame del fatto decisivo che in detto giudizio presupposto costoro non erano difesi dall’avvocato Staniscia ma dall’avv.ssa Tralicci;

che pertanto il ricorso accolto e il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che si atterra all’enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa I’ impugnato decreto e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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