LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29640/2015 proposto da.
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AIBERICO II 5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona d 1 Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI PIOVE 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO CIAVARLLA e DOMENICO ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19733/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
C.S. appellava la pronuncia del Giudice di pace che aveva accolto il proprio ricorso avverso una cartella di pagamento annullando l’atto impugnato, ma aveva compensato le spese del giudizio, svoltosi nella contumacia del convenuto Comune di Roma, deducendo la erroneità della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello. Avverso la pronuncia C. ricorreva per cassazione; con sentenza n. 21871/2014 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma, quale giudice di rinvio, ha rilevato d’ufficio la non integrità del contraddittorio, a causa del mancato perfezionamento della notificazione del ricorso all’agente incaricato della riscossione, e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma.
Contro la sentenza del Tribunale n. 19733/2015 ricorre per cassazione C..
Resiste con controricorso Roma Capitale.
CONSIDERATO
Che:
L’unico, articolato, motivo del ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 161, 353, 354, 383, 385, 392, 394 c.p.c., artt. 118 e 143 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., erronea dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in sintesi contestando la correttezza del rilievo del difetto del contraddittorio da parte del giudice di rinvio.
Il motivo è fondato. Se l’integrità del contraddittorio è questione che non può ritenersi implicitamente risolta ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo, è però questione da ritenersi preclusa nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., sez. un., n. 4248/2016). Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, infatti, “non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio, a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.), quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione” (così, da ultimo, Cass. 21096/2017).
Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018
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