LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25727/2014 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CONGEDO, LUIGI SUEZ;
– ricorrente –
contro
B.B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDINO PASANISI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 383/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE –
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 21/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
M.A. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 383/2013 della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 21 settembre 2013. Resiste con controricorso B.B.A..
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Con citazione del 15 ottobre 2003 B.B.A. convenne M.A., titolare di un cantiere navale a *****, chiedendo di accertare l’inadempimento del convenuto nell’esecuzione di un contratto d’appalto per la riparazione di un’imbarcazione danneggiata da un incendio e di condannare lo stesso al risarcimento dei danni, nonchè di dichiarare la legittimità del proprio recesso. B.B.A. espose che M.A. non aveva adempiuto alla sua prestazione nel termine stabilito, o comunque utile, e perciò egli aveva inteso recedere dal contratto. M.A. replicò che il contratto d’appalto era stato concluso il 22 febbraio 2003, senza fissarsi un termine di adempimento, in quanto la data del 16 maggio 2003 era stata aggiunta arbitrariamente dal B. sulla copia del documento in suo possesso; il convenuto contestò altresì che il recesso del committente non fosse giustificato.
Il Tribunale di Taranto condannò M.A. al risarcimento dei danni per Euro 22.000,00, ma respinse la domanda intesa al recesso.
La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettò il gravame di M.A..
1. Il primo motivo di ricorso di M.A. denuncia “errore di fatto nella lettura degli atti e omessa pronuncia”, “omesso esame su un fatto decisivo”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2723 c.c.”. La Corte d’Appello ha ritenuto infondata la censura inerente alle ordinanze istruttorie, non avendo il M. reiterato le sue istanze di prova al momento della precisazione delle conclusioni. Il ricorrente deduce di aver proposto motivo di appello per omessa pronuncia imputabile al Tribunale sulla sua richiesta di revoca delle ordinanze istruttorie del 20 novembre 2004 e del 9 aprile 2005, che avevano negato l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal convenuto. Espone la censura che il Giudice istruttore con la seconda di dette ordinanze aveva provveduto sulle istanze di revoca formulate alle udienze del 14 gennaio 2005 e del 1 aprile 2005, definendole “non fondate”, senza però poi provvedere sull’istanza di revoca ulteriormente reiterata all’udienza del 20 maggio 2005. Il ricorrente evidenzia pure come all’udienza di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2008 egli avesse insistito per l’accoglimento “delle proprie richieste… sotto il profilo istruttorio”. Il ricorrente illustra quindi il contenuto della richiesta di prova disattesa dal giudice istruttore.
1.1. Questo primo motivo è inammissibile. Non vi è ragione di lamentare in sede di legittimità l’omessa pronuncia o l’omesso esame circa un fatto con riguardo ad un motivo d’appello (collegato, nella specie, alla mancata revoca di un’ordinanza istruttoria), sul quale invece la sentenza impugnata ha comunque in qualche modo espressamente deciso, sia pur in modo contrario alle aspettative del ricorrente.
E’ peraltro inammissibile in radice il ricorso per cassazione, benchè proposto formalmente contro una sentenza, che tenda nella sostanza ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza di (mancata) ammissione di una prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest’ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che il mezzo di prova non sia stato ammesso (e su una prima istanza di revoca di tale diniego, come nella specie, il giudice si sia per di più già pronunciato negativamente con ulteriore provvedimento ordinatorio), ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo il giudizio sulla rilevanza e decisività delle deduzioni probatorie disattese e quindi l’apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalla sentenza (cfr. Cass. Sez. 2, 22/02/2001, n. 2602; Cass. Sez. 1, 17/07/1965, n. 1576).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1183, 1218 c.c. e l’illogica e insufficiente motivazione. Si censura che la Corte d’appello, a causa della mancata ammissione delle prove richieste dal convenuto, avrebbe fissato il termine implicito di adempimento senza aver tenuto conto dell’oggetto concreto del rapporto contrattuale, avendo il committente B. richiesto anche opere aggiuntive rispetto a quelle indicate nel documento del 22 febbraio 2003.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1183, 1218 c.c. e l’illogica e insufficiente motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza di un giustificato motivo di recesso del committente, che comunque non avrebbe tenuto conto di quale fosse il reale oggetto del contratto intercorso fra le parti.
2.1. I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano in parte inammissibili e per il resto palesemente infondati. Innanzitutto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di illogicità o insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. La Corte d’Appello ha comunque ravvisato l’inadempimento del M. valutandone la condotta alla stregua della prestazione indicata nel documento contrattuale allegato e dei tempi di esecuzione stimati congrui dal ctu nominato, considerando che l’appalto fosse comunque relativo ad un mezzo di diporto marittimo da utilizzare nella imminente stagione estiva, sicchè questa rappresentava il limite di utilità dell’obbligazione dell’appaltatore. Sul recesso ex art. 1671 c.c., operato dal committente (questione oggetto peraltro di riproposizione con appello incidentale da parte del B.), i giudici di secondo grado hanno ritenuto lo stesso giustificato dall’inadempimento colpevole dell’appaltatore e dalla lesione all’interesse del committente, il quale rimase privato della sua barca da diporto per più tempo nella stagione estiva.
La soluzione della Corte di Lecce, sezione di Taranto, è uniforme alla consolidata interpretazione secondo cui, in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivata (Cass. Sez. 6-3, 11/09/2010, n. 19414; Cass. Sez. 3, 06/07/2009, n. 15796).
Il ricorrente intende dimostrare, peraltro invocando a parametro il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (il quale non investe mai la ricostruzione della fattispecie concreta, mediata dalle risultanze probatorie), che, rispetto al documento del contratto di appalto, furono concordate variazioni al progetto su richiesta del committente, le quali avrebbero reso inesigibile l’adempimento nell’originario termine, e quindi assumerebbero rilievo come causa di ritardo non imputabile all’appaltatore e di giustificazione della inosservanza rispetto ad un’eventuale scadenza di consegna dei lavori espressamente stabilita nel contratto (cfr. Cass. Sez. 2, 27/02/1995, n. 2290). Viceversa, la sentenza impugnata ha ragionato nel senso che l’accordo concluso fra le parti, per come ricostruito dai giudici di merito con accertamento in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avesse determinato il tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita, stimando lo stesso esclusivamente in rapporto al contenuto del programma obbligatorio oggetto dell’accordo documentato e dedotto in lite dall’attore.
Peraltro, il diritto di recesso del committente di cui all’art. 1671 c.c., è esercitabile, a differenza del recesso ex art. 1373 c.c., in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo; quale facoltà della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, esso prescinde pertanto, in sè, da eventuali inadempienze dell’altro contraente alle obbligazioni assunte (Cass. Sez. 2, 31/07/2006, n. 17294). Il recesso unilaterale attribuito dalla legge al committente può, in realtà, anche essere giustificato dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, ma, poichè costituisce esercizio di un diritto potestativo e non esige, perciò, che ricorra una giusta causa, mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando, come nel caso in esame, il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass. Sez. 2, 22/04/2008, n. 10400; Cass. Sez. 2, 27/01/2017, n. 2130; Cass. Sez. 2, 02/05/2011, n. 9645; Cass. Sez. 2, 29/07/2003, n. 11642). La valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, ovvero, in particolare, dell’inadempimento dell’appaltatore, come più volte ribadito, costituisce comunque un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non per il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. Il quarto motivo di ricorso di M.A. deduce la violazione degli artt. 112, 251, 253 e 257 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla nullità o inutilizzabilità della deposizione del teste Ma.Al., escusso sia all’udienza 1 aprile 2005 che all’udienza del 23 settembre 2005, senza provvedimenti autorizzativi del giudice.
3.1. Anche questo motivo va rigettato. Perchè l’omesso esame di una questione o di punto dedotto nel giudizio di appello sia correttamente denunciato come omessa pronuncia, e dunque come violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, occorre che tale questione sia stata oggetto di uno specifico motivo di appello e che la conseguente censura per cassazione rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (arg. da Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931). In ogni caso, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, pur verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez. 5, 28/06/2017, n. 16171). Ora, qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova testimoniale, il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).
5. Il quinto motivo di ricorso di M.A. deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omessa, illogica e insufficiente motivazione sulla valutazione dei danni in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5. Si afferma che il ricorrente aveva contestato con l’atto di appello che sussistesse prova dell’esistenza dei danni. Viene così riprodotto il motivo 8 di appello, per concludere che la motivazione della Corte di Lecce, sezione di Taranto, sia stata al riguardo “scarna e lacunosa”. La sentenza impugnata ha considerato che i danni liquidati dal Tribunale fossero stati ridotti rispetto agli importi ipotizzati dal CTU, ed ha perciò ritenuto privo di fondamento il punto 8 dell’appello.
Ora, la quinta censura denuncia vizi di “insufficiente”, “illogica” oppure “omessa motivazione”, senza conformarsi al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, il quale ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il ricorrente, invero, espone censure di assunta illogica, generica, contraddittoria ed insufficiente motivazione, che sono estranee al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che neppure sopravvivono come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.. L’ottavo motivo di appello, che si assume trascurato dalla Corte di Lecce, sezione di Taranto, deduceva, in realtà, l’omesso esame di elementi istruttori, il che nemmeno integra, di per sè, in sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Nè può chiedersi a questa Corte di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, di individuare fonti di convincimento diverse da quelle prescelte dai giudici di secondo grado, di rivalutare le prove e ricontrollarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute dalla ricorrente maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, compiti tutti esulanti dal proprium del giudizio di legittimità.
Quanto poi alle dedotte violazioni dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., esse sono comunque prive di consistenza, atteso che la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
6. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018
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